20 Gen ASPETTI FORMALI E SOSTANZIALI NEL RAPPORTO TRA FISCO E CONTRIBUENTE: IL PROBLEMA DEL PAGAMENTO RATEALE (Gazzetta Tributaria n. 12/2025)
12 – Il complesso mondo della riscossione mostra ritardi e imprecisioni che vanno ad aumentare l’incertezza del contribuente.
Proprio in questi giorni, nell’ambito di una procedura seguita dallo studio, è stata chiesta una situazione globale del debito pendente verso l’Agenzia Riscossione per un cliente.
E’ un servizio tempestivo che fornisce la Riscossione, e utile per svolgere le dovute valutazioni.
Insieme con l’elenco delle pendenze, ricco di informazioni, vengono inviate anche le “Comunicazioni Aggiuntive” e qui sorge qualche dubbio sul coordinamento delle informazioni.
In data 18 dicembre 2025 le comunicazioni aggiuntive ricevute indicano che è possibile chiedere la rateizzazione in 72 rate (se l’importo dovuto non supera €.120.000).
Ricordavamo in uno degli ultimi numeri della Gazzetta dello scorso anno (n.179/2024) che a partire dal 1° gennaio 2025 la rateizzazione ordinaria, per detti importi, è di 84 rate mensili e il numero delle rate è destinato a crescere nel tempo.
Eppure quasi a fine gennaio 2025 la stessa Agenzia Riscossione diffonde ancora istruzioni non aggiornate, con conseguente disorientamento dell’utente.
Se per curiosità viene inserito il termine “rateizzare“ nel sito dell’Agenzia delle Entrate si viene rinviati ad una apposita pagina che presenta come ordinario il caso della rateizzazione in 20 rate trimestrali; solo un approfondimento dimostra che questa situazione si riferisce al caso di somme dovute a seguito di controllo automatizzato, e non già a somme dovute in base ad iscrizione a ruolo.
Ma 20 trimestri sono 5 anni, mentre 84 mesi sono 7 anni: perché questa differenza tra debito da liquidazione automatica (da pagare al massimo in 5 anni) e debito da iscrizione a ruolo che di base si divide in 7 anni, ma con facile istanza può ripartirsi in 10 anni?
Da anni si sottolinea come il rapporto tra Fisco e Contribuente deve essere improntato non solo a collaborazione e buona fede (Statuto del Contribuente), ma anche a chiarezza e precisione!
Ora quando la stessa Agenzia della Riscossione diffonde informazioni “Aggiuntive” che si riferiscono a disposizioni non più in vigore viene il dubbio che la chiarezza e precisione sia un po’ latitante, come per quanto riguarda la misura deli interessi di dilazione, che a seconda delle circostanze possono variare dal3,5% al 4,5%, ed era il 5,11 % sino allo scorso anno!
Certamente sono aspetti che possono essere considerati marginali, dovendo privilegiare il riferimento alla sostanza del rapporto: il pagamento di quanto dovuto, ma anche una forma di immediata comprensione facilita l’adempimento!
Invece se non si è assistiti da un buon commercialista la navigazione tra norme decisamente fluide è difficile!
Gazzetta Tributaria 12, 20/01/2025
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