ARRIVANO LE VACANZE CON TANTO DI BONUS L’Agenzia delle Entrate ha emanato istruzioni e vademecum per usufruire del “bonus vacanze” previsto dal decreto “Rilancio” ( Gazzetta Tributaria 39/2020)

ARRIVANO LE VACANZE CON TANTO DI BONUS L’Agenzia delle Entrate ha emanato istruzioni e vademecum per usufruire del “bonus vacanze” previsto dal decreto “Rilancio” ( Gazzetta Tributaria 39/2020)

39-  L’Agenzia delle Entrate ha emanato istruzioni e vademecum per usufruire del “bonus vacanze” previsto dal decreto “Rilancio”

 

Con indubbia tempestività l’Agenzia delle Entrate ha predisposto e diffuso il provvedimento 237174 del 17 giugno 2020 che rende operativo (almeno si spera) il c.d. BONUS VACANZE previsto dall’art.176 del decreto legge n. 34 – Rilancio.

Proviamo a sintetizzare le particolarità di questo nuovo contributo, ricordando che l’assistenza procedurale agli interessati è sempre disponibile.

L’iter per richiedere e godere del bonus è straordinariamente complesso, tanto da far ritenere che si tratti di una operazione di facciata, con il Governo che mantiene nominalmente gli impegni (bonus promesso e istituto) ma che non impegna spese perché quasi nessuno lo otterrà o utilizzerà!

Soggetti beneficiari

Il bonus è a favore di famiglie che intendono acquistare servizi turistici ricettivi in Italia nel periodo 1 luglio 2020 – 31 dicembre 2020.

Il bonus compete una sola volta per ciascuna famiglia ed è condizionato al fatto di disporre di un ISEE corrente (valido per il 2020) non superiore a € 40.000.=

Il bonus deve essere utilizzato in una unica occasione con rapporto diretto tra “turista” e struttura ricettiva, senza l’intervento di portali telematici di prenotazione e pagamento – è ammesso quindi prenotare e pagare tramite agenzie di viaggio ma non tramite Expedia, Booking o simili.

Tale discriminazione è incomprensibile, salvo riconosciuti elementi lobbistici, dato che in ogni caso se interviene un terzo nella transazione le commissioni vengono pagate da parte della struttura ricettiva, siano esse corrisposte all’agenzia di viaggio che a Booking o altro portale telematico!

Misura del beneficio

Il bonus ha un valore nominale di 500 euro per famiglie di almeno tre persone, si presume debba essere quella anagrafica,  e si riduce a 300 euro per coppie e 150 euro per singoli.

Di tali importi l’80% viene conteggiato come sconto diretto  sul prezzo della prestazione e il 20% rimanente sarà utilizzato nella dichiarazione dei redditi del turista beneficiario per l’anno 2020 come detrazione d’imposta nei limiti dell’imposta dovuta, senza possibilità di riporto all’anno successivo o rimborso in caso di incapienza.

Quindi una famiglia di almeno tre persone che acquisti servizi turistici ricettivi per mille euro, se rientra nei limiti quantitativi indicati potrà godere di un bonus di € 500 di cui € 400 saranno uno sconto diretto sul conto dell’albergo e € 100 rimangono in sospeso per la liquidazione della dichiarazione dei redditi Unico 2012 (per l’anno 2020); se, come spesso capita, tale dichiarazione chiudesse in credito per eccedenza di ritenute o simili questa parte del bonus è persa!

In ogni caso la nostra famiglia avrà pagato di tasca 600 euro.

Nulla dicono le istruzioni ad oggi esistenti sulla natura del servizio “scontabile” salvo che deve trattarsi di una prestazione ricettiva (vengono espressamente citati alberghi, agriturismi e bed & breakfast) e non è richiamato il tipo di servizio fornito: pensione completa, mezza pensione o simili; viene il dubbio se nel conto possono essere conteggiati, ed agevolati oneri per SPA, gite e simili acquistati in albergo.

Attivazione del bonus

Il testo del decreto legge n. 34 al quinto comma conteneva una riserva di cui non si era dato conto all’inizio in relazione all’attivazione del bonus con “…..modalità …….da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.”.

Tale facoltà è stata interpretata dall’Agenzia delle Entrate come l’impegno all’attivazione di un meccanismo telematico talmente complesso da non stupire se la maggior parte degli aspiranti turisti desisterà dall’esecuzione.

In estrema sintesi il turista deve scaricare sul proprio smart-phone una apposita app “IO” gestita da PagoPA; deve accedere a questa app tramite codice SPID (identità digitale) o tramite Carta di identità elettronica e relativo PIN;

Una volta effettuato l’accesso può essere richiesto il bonus vacanze dal 1 Luglio 2020, che sarà concesso dal sistema una volta effettuate le dovute verifiche e che consiste in un QR Code che apparirà sullo smart-phone del richiedente.

Ricevuto il QR Code il nostro turista potrà andare in vacanza e al momento del pagamento del conto comunicare al fornitore del servizio il proprio codice fiscale e il QR Code che dovrà essere inserito, a cura dell’esercente, in una apposita applicazione del sito dell’Agenzia delle Entrate che confermerà la validità del bonus.

L’importo del bonus, 80% del totale, sarà conteggiato in conto del dovuto dal nostro turista esausto!

Saggiamente le istruzioni dell’Agenzia a pag.3 raccomandano al contribuente di “verificare preventivamente se il fornitore del servizio turistico aderisce all’iniziativa e “accetta” il bonus” lasciando quindi intendere che l’accettazione è facoltativa ed i turisti rischiano di trovarsi sorprese non gradite!

Dalle poche righe di commento si può immaginare che saranno molti, turisti e albergatori a scoraggiarsi delle complicazioni delineate e quindi ritorniamo all’inizio: la promessa è stata mantenuta ma non sarà utilizzata!

Shakespeare scriveva: tanto rumore per nulla

 

 

 

Gazzetta 39, 2020

 

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