06 Ott ANCHE PER IL FISCO VALE LA “FAMIGLIA ALLARGATA” (Gazzetta Tributaria n. 142/2026)
142 – Il problema delle notificazioni di atti e cartelle supera il semplice concetto di famiglia tradizionale.
Dobbiamo sempre ricordare che le leggi fondamentali della nostra società hanno età ragguardevoli: per esempio il Codice di Procedura Civile risale al 1940 e quindi non si può pretendere che adegui formulazioni e scenari ai mutamenti della società.
Interviene quindi a volte la Corte di Cassazione che attualizza le disposizioni secondo criteri di pragmatismo.
Così è particolarmente in materia di formalità per informare i contribuenti dell’esistenza di carichi a loro nome.
Con l’ordinanza n. 25870 del 28 settembre 2026, la Corte delinea un concetto allargato di famiglia che viene richiamata nell’art. 139, c.2 del C.P.C., superando le sole risultanze anagrafiche.
Il Codice di rito afferma che la notifica di un atto può avvenire validamente anche con consegna dello stesso a “persona di famiglia” presso l’indirizzo anagrafico.
Nel caso oggetto della pronuncia in esame un atto è stato consegnato a un cugino, poi ad un nipote, persone che non figurano nello stato di famiglia del destinatario.
Tutte le parti danno atto che queste persone che hanno ritirato l’atto non sono conviventi con il destinatario, ma la Suprema Corte sottolinea come il concetto di “persona di famiglia” non presuppone obbligatoriamente né il grado di parentela (o affinità) né il requisito della convivenza, bastando un elemento che possa far presumere che chi riceve l’atto lo consegnerà al destinatario dati i rapporti di relazione (sottolinea la Corte come sia opportuno accertare che non vi è un carattere di assoluta occasionalità della presenta del soggetto che ritira l’atto).
Quindi sembra quasi prevalere il presupposto dell’indirizzo presso cui viene effettuata la consegna (abitazione del destinatario) e sostanzialmente chiunque lo riceve giustifica la validità della notificazione, anche se non ricompreso nella formale “famiglia” delle risultanze anagrafiche.
Quindi ben venga anche la famiglia “allargata”, quanto meno ai fini di far considerare valida in ogni caso una consegna a un soggetto “non estraneo”.
Se teniamo conto che la stessa recentissima pronuncia afferma che ai fini della validità della notifica non è neppure necessario dare la prova della ricezione della c.d. raccomandata informativa, che ha validità anche se solo spedita vuol dire che il mondo delle consegne dei documenti (accertamenti, cartelle e simili) è molto semplificato e si deve solo sperare che le notifiche elettroniche (PEC) che si stanno diffondendo sempre più suppliscano a queste carenze di informazioni.
La scusa: “non lo sapevo!” non vale nel mondo delle imposte, se solo la notizia in qualche modo è giunta a quell’indirizzo, anche se ricevuta dalla famiglia allargata!
Gazzetta Tributaria 142, 06/10/2026
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