ANCHE L’AGENZIA SUI COMPORTAMENTI……SBANDA (Gazzetta tributaria n.62/2022)

ANCHE L’AGENZIA SUI COMPORTAMENTI……SBANDA (Gazzetta tributaria n.62/2022)

62-In un mondo dominato dai formalismi la rilevanza del comportamento concludente viene minata dalla presa di posizione dell’Agenzia.

 

Fisco Oggi rappresenta la voce “ufficiosa” dell’Agenzia delle Entrate e quindi merita la massima attenzione, anche critica.

Solitamente i commenti della redazione compaiono alcuni giorni (settimane) dal fatto generatore e quindi già la pubblicazione il giorno dopo di una segnalazione di una sentenza appare significativa.

IL 1 luglio 2022 è comparso l’annuncio, con commento naturalmente adesivo, della ordinanza n.17500 del 31 maggio 2022 della Corte di Cassazione in materia di rilevanza della formale comunicazione di opzione nella scelta del consolidato fiscale, che ha escluso una società che aveva compilato il previsto quadro della dichiarazione, aveva tenuto il comportamento richiesto dalla fattispecie ma aveva omesso la preventiva comunicazione dell’opzione per il regime della tassazione di gruppo potesse avvalersi del consolidato fiscale.

La pronuncia della Cassazione ritorna, come spesso negli ultimi tempi, sulla distinzione tra adempimento formale e adempimento meramente formale, affermando che solo nel caso di omissione del secondo il comportamento per fatti concludenti del contribuente può assumere rilevanza, mentre nel caso di omissione della comunicazione considerata di rilevanza formale non possono essere invocati i benefici derivanti dalla applicazione di fatto.

La distinzione tra atto formale e atto meramente formale è diventata di moda da poco, considerando la prima, sanzionabile, quella che pur non interferendo con la dimensione dell’imposta (e dell’imponibile) rende meno agevole il controllo, mentre la seconda, che usualmente non comporta sanzioni, non interessa neppure questo (e quindi a che cosa serve?).

Solo nel maggio dello scorso anno, però, lo stesso periodico Fisco Oggi riportava con commento positivo e concorde, la notizia dell’emanazione della risoluzione n. 378 del 31 maggio 2021 che riconosceva valore di volontà applicativa al “comportamento concludente” del contribuente in relazione agli adempimenti contabili connessi con i regimi agevolativi.

Sembra quasi che l’Agenzia consideri rilevante il comportamento concludente quando (magari per errore) penalizza il contribuente e non quando potrebbe rappresentare una opzione a suo favore!

Eppure la stessa Agenzia, nella circolare n. 209 del 1998 aveva ricordato come le opzioni indicate nel quadro VO della dichiarazione IVA avessero carattere non sostanziale e non interferissero con la scelta operata.

Davanti a questa chiusura rigida dobbiamo concludere che nonostante il tanto conclamato principio di buona fede e collaborazione vi è comportamento a senso unico pro fisco tanto da far temere che a volte anche l’Agenzia in materia di rilevanza dei comportamenti, sbandi e vada fuori strada!

 

 

Gazzetta 62, 04/07/2010

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