ANCHE L’AGENZIA, A VOLTE, ESAGERA! (Gazzetta Tributaria 28/2022)

ANCHE L’AGENZIA, A VOLTE, ESAGERA! (Gazzetta Tributaria 28/2022)

28 – In una vertenza per presunta imposta di registro non dovuta l’Agenzia cerca di riscuotere ad ogni costo dal notaio, venendo poi condannata a rilevanti spese di giudizio!

Una situazione che ha dell’incredibile viene risolta dopo oltre trent’anni dalla Cassazione con l’ordinanza n. 9538 del 24 marzo 2022 che contiene anche spunti generali di portata assoluta.

Per principio generale portato dalla legge di registro anche il notaio rogante è coobbligato per il pagamento dell’imposta principale nel caso abbia rogato atti soggetti al pagamento dell’imposta di registro.

Questo principio, esistente da decenni e di comune accettazione, era stato interpretato in modo distorto e vessatorio dall’Agenzia che ha cercato di pretendere a tutti i costi dal notaio, e successivamente dalla sua erede, il pagamento di una imposta riconosciuta indebita.

Nel 1991 vennero stipulati atti di fusione tra società assoggettati ad imposta proporzionale regolarmente versata dalla società che a suo tempo impugnò la liquidazione dell’imposta, sostenendo che l’atto andava assoggettato ad imposta fissa ed essendo uscita vittoriosa dalla vertenza ottenne il rimborso dell’imposta versata.

Nel frattempo l’imposta proporzionale era stata richiesta anche al notaio rogante, con complesse vicende che videro l’erede del notaio, nel frattempo deceduto, doversi difendere dalla pretesa.

Avverso le sentenze di primo e secondo grado che davano ragione all’erede l’Agenzia propose ricorso per Cassazione affermando che la solidarietà prevista dalla legge di registro ampliava i patrimoni aggredibili e che l’obbligazione (la coobbligazione!) in capo al notaio non veniva meno a seguito del versamento effettuato dalla società perché questa era stata successivamente rimborsata di un pagamento non dovuto!

Altro che buona fede: l’Agenzia cerca a tutti i costi di incassare un’imposta che altri giudici avevano già dichiarato non dovuta, e per ottenere questo aggredendo il notaio in forza di una coobbligazione sostanzialmente esaurita dal pagamento inziale della società.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, stigmatizza tale comportamento affermando l’inesistenza di una obbligazione autonoma del notaio, e condannando l’Agenzia a rifondere più di ventimila euro di spese di lite!

A volte anche la Pubblica Amministrazione esagera senza giustificazione alcuna; peccato che ci siano voluti più di trent’anni per dirimere una vertenza certamente pretestuosa.

 

Gazzetta 28, 25/03/2022

 

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