ANCHE LA CASSAZIONE NEL SUO PICCOLO, A VOLTE, SI……… (Gazzetta Tributaria 11/2022)

ANCHE LA CASSAZIONE NEL SUO PICCOLO, A VOLTE, SI……… (Gazzetta Tributaria 11/2022)

11 – Non capita di frequente ma a volte anche la Cassazione riprende decisamente l’Agenzia delle Entrate negando la compensazione delle spese di lite!

 

Circa vent’anni fa Gino & Michele pubblicavano un libro di successo “Anche le Formiche nel loro piccolo si incazzano” che suggerisce il titolo di queste note, dato che anche la seria Corte di Cassazione trova il modo di perdere la pazienza.

Un contribuente impugna una cartella di pagamento per IRAP 2003 sostenendo la propria non soggettività al tributo.

Vince nei due gradi di giudizio di merito, ma la sentenza di secondo grado, dato atto che il rimborso è stato eseguito, pur dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.

Ricorre in Cassazione il contribuente per far modificare la sentenza della Commissione Regionale nella parte che dispone la compensazione delle spese.

La Corte Suprema ha accolto il ricorso con l’ordinanza n. 2963 del 01/02/2022 verificando che se l’adempimento da parte dell’Agenzia avviene solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, a seguito di intimazione al pagamento, e solo per evitare un ulteriore pronuncia viene disposto l’accredito, questo può costituire un comportamento che evita l’addebito della ulteriore somma da lite temeraria ma non di più!

Ma il pagamento in limine litis “non implica alcuna forma di soccombenza reciproca, né costituisce, di per se sola, una valida ragione di discostarsi dal criterio generale della soccombenza” come recita la citata ordinanza che annulla la sentenza della C.T.R. rinviando ad altra sezione per la quantificazione delle spese sia del grado di ottemperanza che di quello di legittimità (La Cassazione, infatti non può entrare nel merito delle quantificazioni!)

Il principio che la difesa non deve essere un onere ingiustificato per il contribuente è un sacrosanto dogma previsto dalla Costituzione nel codificare il diritto alla difesa.

L’Agenzia è evidentemente avvantaggiata potendo contare, senza costi, nel patrocinio dell’Avvocatura di Stato, almeno per i giudizi di legittimità; con la pronuncia ora commentata il contribuente può ragionevolmente ritenere che non basta ottenere l’eventuale rimborso il giorno precedente l’udienza per non godere del rimborso delle spese di lite, dato che la Cassazione ha bacchettato l’Agenzia sull’esecuzione dei rimborsi solo quando tirata per i capelli.

Speriamo possa rappresentare una fattispecie sempre più frequente!

 

Gazzetta 11, 02/02/2022

 

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