ALLUVIONE E SOSPENSIONE DEI TERMINI: LA FRETTA RISCHIA DI FAR FARE ……PASTICCI (Gazzetta Tributaria n.65/2023)

ALLUVIONE E SOSPENSIONE DEI TERMINI: LA FRETTA RISCHIA DI FAR FARE ……PASTICCI (Gazzetta Tributaria n.65/2023)

65 – I danni dall’alluvione di maggio in Romagna hanno certamente dimensioni rilevanti e certe precisazioni formali possono sembrare marginali, ma in sede di conversione del decreto forse si può metter mano a qualche correzione.

 Purtroppo tra disastri fisici e metereologici e pandemie la legislazione di emergenza è divenuta una costante nel panorama delle norme in vigore, anche se a volte si fa fatica nel collocare nella giusta dimensione slittamenti di termini e aiuti a fondo perduto.

A seguito delle tragiche situazioni del maggio 2023 in Romagna, con decreto legge 01.06.2023 n. 61 sono tra l’altro, stati prorogati termini e scadenze in materia di giustizia.

Atto doveroso, per evitare che le popolazioni tanto provate dalla inclemenza del tempo debbano anche confrontarsi, magari con scarsissimi mezzi, con le scadenze usuali degli atti giudiziari.

L’art.3 del decreto legge citato sospende dal 1° maggio al 31 luglio 2023 tutti i termini, compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi, per i casi di giustizia civile, amministrativa, militare e tributaria; stante la sospensione feriale (ordinaria) dei termini che interviene subito dopo quella straordinaria l’effettivo rinvio delle scadenze sarà dal 1° maggio al 31 agosto 2023, con riguardo alla parte che abbia residenza o sede nei territori alluvionati.

La sospensione scatta anche se il difensore, cui sia stato dato mandato prima del 1° maggio 2023 ha residenza o Studio Legale nei territori disastrati, ed ecco il primo inciampo: la precisazione di studio legale è eccessiva, dato che nella giustizia militare i difensori possono essere ufficiali; in quella tributaria taluni altri tipi di professionisti oltre agli avvocati, e quindi l’aggiunta dell’aggettivo “legale” è sicuramente impreciso.

Ancora, non è per nulla chiaro se il riferimento ai territori alluvionati rileva solo per le parti, indipendentemente dai difensori, o per entrambi congiuntamente.

In materia tributaria, particolarmente, l’Agenzia delle Entrate Riscossione affida la propria difesa ad avvocati del libero foro scelti in base a procedure interne, e capita di riscontrare che l’ADER di ….Pavia sia difesa da un legale di Bari (situazione occorsa a chi scrive).

In questo caso basta la sede o lo studio di uno dei due nei territori alluvionati per rinviare tutto il processo, ovvero la sede deve essere di entrambi?

Infine la terminologia “atti introduttivi del giudizio” è forse imprecisa, perché la sospensione deve riguardare sia l’atto introduttivo del giudizio nel primo grado, che quello per proporre appello o infine ricorso per Cassazione, che anche se questi ultimi seguono le fasi di un giudizio già introdotto hanno tempistiche e dinamiche autonome.

Nel n. 63 della nostra Gazzetta di quest’anno segnalavamo la pronuncia della Corte Costituzionale sul diritto – costituzionale – ad avere leggi chiare: anche una buona qualità della legislazione di emergenza può aiutare in questo percorso e magari portiamo anche noi un piccolo contributo.

Gazzetta Tributaria 65, 09/06/2023

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