ALL’INSEGUIMENTO DELLA SOCIETA’ PERDUTA! (Gazzetta Tributaria n. 53/2026)

ALL’INSEGUIMENTO DELLA SOCIETA’ PERDUTA! (Gazzetta Tributaria n. 53/2026)

53 – Viene confermato un riflesso di responsabilità dei soci di società estinta, senza limiti di tempo.

 

Ritorniamo su di un argomento che appare sempre di attualità, dato che sia la Corte di Cassazione che l’Agenzia delle Entrate dedicano notevoli risorse alla sua applicazione.

Il tema è la responsabilità dei soci di società cessate e cancellate dal registro imprese, e fino a quando si estende tale responsabilità sia in termini temporali che in termini quantitativi.

Già più volte la GAZZETTA TRIBUTARIA si è occupata della problematica (da ultimo n. 50/22; n.13/24; n.35/26, tra l’altro), ma FISCO OGGI ritorna sull’argomento nel numero del 17 aprile 2026 con l’affermazione apodittica: “Valido l’accertamento al socio dopo l’estinzione della società” che richiede un approfondimento.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7995 del 31 marzo 2026 ha cassato con rinvio una pronuncia che riteneva invalidi gli accertamenti notificati nel 2017 ai soci di una società in accomandita semplice cancellata nel 2013; gli accertamenti riguardavano l’imputazione di un maggior reddito di partecipazione in relazione agli anni 2011 e 2012 per presunte rettifiche del reddito dichiarato dalla società.

Come si comprende siamo in presenza di una complessa costruzione di presunzioni e di una sorta di “gioco degli specchi “ sul quale non possiamo, ignorando le circostanze di fatto, esprimere alcun giudizio.

Invece il nostro dissenso è palese sulla presunzione di responsabilità che viene estesa pressoché illimitatamente nei confronti di soci di una società da tempo cessata, in base a quella situazione particolare anomala e di scarso fondamento che la stessa Cassazione ricorda nel testo della pronuncia “… dopo l’estinzione della società …. si configura un fenomeno successorio per cui le obbligazioni sociali si trasferiscono ai soci…..”

Con un azzardato salto logico la Cassazione poi afferma che, stante la trasparenza dell’imputazione del reddito nelle società di persone ai singoli soci questa presunzione opera anche se l’accertamento alla società non è stato validamente notificato!

Sembrerebbe di capire che in sostanza ai soci può sempre essere richiesto quando già preteso dalla società per violazioni tributarie, o forse questa drastica interpretazione deve essere corretta dalla circostanza che dopo siffatte affermazioni la Cassazione rinvia alla Corte di Merito per una nuova valutazione: ma allora anche i giudici del Supremo Grado non sono così convinti!

Marginalmente si può notare, oltre tutto, che nella vicenda in commento è coinvolto anche un socio accomandante (e con una quota del 5%) che in ogni caso potrebbe rispondere solo nella misura degli utili percepiti, e generalmente queste vicende riguardano solo situazione di dissesto e non di riparto positivo!

Ma la ricerca della responsabilità “successoria” tiene in vita anche posizioni solamente nominali!

 

Gazzetta Tributaria 53, 17/04/2026

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