03 Ago ALLA RICERCA DI UNA DATA PERDUTA! (Gazzetta Tributaria n. 114/2026)
114 – La Cassazione sottolinea l’importanza della data di sottoscrizione dell’atto amministrativo e non solo di quella di notifica.
Nei giorni scorsi si è conosciuta una sentenza della Suprema Corte che segnerà il corso dei prossimi contenziosi tributari, dato che introduce un nuovo elemento di rilievo: la data di formulazione di un atto (diversa dalla data di notifica!), come elemento qualificante per il rispetto dei termini.
Il tutto deve essere letto nell’ottica dell’effettiva applicazione del contradditorio preventivo “obbligatorio” che concede al contribuente un termine di sessanta giorni per replicare alle indicazioni contenute nello schema d’atto che deve obbligatoriamente precedere l’accertamento.
Secondo l’attuale art.6-bis della legge 212/2000 (che ha recepito il contenuto dell’art.12 c.7 della stessa norma) lo schema d’atto, a pena di annullabilità, deve precedere l’accertamento e deve concedere un termine non inferiore a sessanta giorni dalla notifica per formulare le osservazioni del contribuente; “l’atto non è adottato prima della scadenza del termine”; quindi il 61° giorno dopo la notifica dello schema d’atto rappresenta l data d’inizio del procedimento di accertamento
E’ intervenuta la Corte di Cassazione che con la sentenza n.23073 del 12 luglio 2026 ha specificato che l’atto viene adottata con la sottoscrizione del funzionario incaricato, e quindi questa deve essere successiva allo spirare del termine di 60 giorni citato.
La sentenza esprime il seguente principio di diritto “In tema di contradditorio procedimentale, il termine dilatorio previsto dall’art.12 comma 7 L.212/2000 (ora art.6bis) è violato dalla sottoscrizione dell’atto di imposizione tributaria da parte del funzionario competente anteriore al sessantesimo giorno dal rilascio della copia del p.v.c., perché in quel momento viene esercitato il potere impositivo, ancorché l’atto sia notificato al contribuente successivamente”
Questo principio di diritto, certamente condivisibile, sottolinea come il potere impositivo si esercita con la sottoscrizione di un atto, e quindi se devono essere rispettati termini decadenziali è alla data di sottoscrizione che si deve far riferimento, e non già a quella della successiva notifica.
Ma questo principio, che appare assolutamente lineare, si scontra con la realtà dei fatti: l’avviso di accertamento non porta mai la data di sottoscrizione, che per altro è facilmente ricavabile dalla data di iscrizione dell’atto a protocollo, ma convenzionalmente si ritiene valida la data di notifica alla parte.
Non è difficile immaginare che molti ricorsi, dopo la pubblicazione della sentenza indicata, porteranno alla ricerca della data di sottoscrizione dell’accertamento con il procedimento formale di richiesta di accesso agli atti per ottenere un dato che non si evince dal testo; complicazioni e lungaggini che speriamo si possano evitare con l’indicazione nel testo dell’accertamento della data di sottoscrizione (e magari anche del numero di protocollo!).
La sentenza indicata si pone all’attenzione anche per due motivi: da un lato il ricorso del contribuente contro l’Agenzia ha avuto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero (!); dall’altro lato l’andamento dell’intero processo appare contrassegnato da uno stop and go sconcertante: sentenza di primo grado favorevole alla parte nel 2015; sentenza di appello del 2016 favorevole all’Agenzia (assolutamente da apprezzare questa celerità) e ricorso in Cassazione che “dorme” otto anni dal 2018 e viene allo scoperto nel 2026!
Certi intervalli di tempo sono inconcepibili con i ritmi di un’ordinata economia e una società civile!
Gazzetta Tributaria, n. 114/2026, 03/8/2026
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