ACCONTI DI IMPOSTA 2020: UNA SCOMMESSA SENZA VINCITORI! (Gazzetta Tributaria 33/2020)

ACCONTI DI IMPOSTA 2020: UNA SCOMMESSA SENZA VINCITORI! (Gazzetta Tributaria 33/2020)

Verso la fine della Primavera è normalmente dovuto il primo acconto 2020 delle imposte dirette: che fare in piena recessione da pandemia?

 La Primavera, che per i Commercialisti è la peggiore stagione dell’anno: bisogna chiudere i bilanci, preparare le dichiarazioni fiscali, far versare i saldi delle imposte 2019 e gli acconti 2020, quest’anno porta anche la grave incertezza della recessione da pandemia.

Siamo usciti dagli “arresti domiciliari” che, complice anche la novità, il clima di spavento sospeso, l’umana pietà per i resoconti sanitari che si inseguivano ha segnato i primi mesi dell’anno ed ora bisogna cercare di riprendere i ritmi consueti di attività e di esecuzione di formalità, tra cui anche il pagamento delle imposte sia sospese che previste.

Alla metà dell’anno, normalmente è un azzardo prevedere quale sarà il risultato economico finale, e quindi valutare che importo avranno le imposte dirette dovute a fine anno; per questo il legislatore, pur prevedendo la determinazione degli acconti di primavera sia con il metodo previsionale che storico in termini normali sanziona l’errore se si è applicato il metodo previsionale, mentre il metodo storico mette al riparo da sanzioni.

Quest’anno sarà ben diverso perché per chi ha ripreso l’attività dopo la sospensione sperare in un utile, e quindi un’imposta dovuta può rappresentare un’utopia, ma l’errore è sempre possibile ma in caso di imponibili decrescenti può generare crediti di lento smobilizzo.

Anche il nostro approssimato legislatore dell’emergenza ha pensato bene di confondere le acque formulando norme di ardua comprensione: basti por mente al problema dell’imponibilità ILOR (c’è o non c’è?) e ora a quella dell’acconto IMU, di cui da più parti si propone il differimento ma che non è stato ancora formalmente affrontato.

Purtroppo dobbiamo vivere alla giornata, ma ricordiamo ai nostri lettori l’argomento della esimente generale quale la causa di forza maggiore trattata nella GAZZETTA TRIBUTARIA n. 22/2020, quell’istituto salvifico che viene considerato rilevante dal decreto sulle sanzioni e che, mai come ora può essere invocato per escludere pene pecuniarie in caso di versamento di acconti errati perché valutati con il metodo previsionale.

Non si tratta di una soluzione totale, ma almeno dovrebbe attenuare il rischio di alea di una scommessa che nessuna può vincere!

 

 

INERENZA DEI COSTI E DETRAZIONE IVA – UNO STEREOTIPO DURO A CADERE

L’Agenzia delle Entrate stravolge l’interpretazione di una sentenza della Cassazione per ribadire lo stereotipo dell’inerenza.

 La Gazzetta Tributaria è dalla parte del contribuente, mentre certamente Fisco Oggi dell’Agenzia delle Entrate parteggia per l’Amministrazione.

E’ una fase del gioco delle parti, ma deve essere ribadito che un vincolo primario è l’aderenza alla realtà, che a volte l’Agenzia distorce come è avvenuto commentando una sentenza di Cassazione recente.

Una società inizia gli studi preparatori e le progettazioni per realizzare un cementificio; paga compensi a progettisti e tecnici che fatturano con IVA; detrae l’IVA su queste fatture ma non realizza il cementificio e pertanto l’Agenzia delle Entrate nega la detrazione dell’IVA sulle progettazioni, affermando la mancanza di inerenza dei costi sostenuti.

Dopo due gradi di giudizio favorevoli alla società, l’Agenzia ricorre in Cassazione affermando che la CTR della Puglia non aveva approfondito nella sentenza le ragioni che avevano indotto la società a non realizzare l’investimento.

La Cassazione, con la sentenza n.7488/2020 effettivamente riconosce che la CTR aveva omesso di valutare la produzione documentale della società e quindi cassa la sentenza con rinvio perché si proceda a tale esame, dato che il Supremo giudice è solo giudice di legittimità e non può entrare nel merito.

Da questa ovvia pronuncia l’Agenzia, con articolo su Fisco Oggi del 14 maggio 2020 ricava un articolo che paradossalmente afferma che “in caso di operazione successivamente non realizzata si deve dimostrare l’inerenza dei costi all’attività d’impresa” quasi che l’imprenditore si divertisse a sperperare risorse.

Il concetto di inerenza appare un “mantra” dell’Amministrazione, quasi si fosse dimenticata che il TUIR espressamente riconosce come costi d’impresa quelli “riferibili ad attività da cui promanano ricavi” con un concetto ben più ampio della diretta inerenza di un costo a ricavi.

Tutto lo spazio delle attività di ricerca, studio, progettazione e simili viene dimenticata dalla rigida interpretazione dell’Agenzia, che per altro il più delle volte è sconfessata dai giudici.

 

 

SCADENZE FISCALI DA COVID. RIEPILOGO PER RACCAPEZZARSI

Il D.L. 34/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, denominato Decreto Rilancio, ha di fatto riscritto le scadenze del calendario fiscale, prolungando le sospensioni già previste con i precedenti provvedimenti, oltre ad averne introdotte di nuove.

Appare indifferibile un intervento chiarificatore del Parlamento in sede di conversione in legge del decreto entro metà luglio, per rendere le norme davvero fruibili.

Non escludiamo che vi possa essere un ulteriore differimento o rimodulazione dei versamenti stabiliti, vista l’attuale concentrazione degli stessi pressoché nel mese di settembre 2020 e la prevedibile crisi di liquidità conseguente.

 

Nello specifico sono stati rideterminati i nuovi termini di scadenze fiscali in ordine ai seguenti provvedimenti:

 

Sospensione dei pagamenti delle cartelle dell’Agenzia delle Entrate Riscossione

L’articolo 154, lettera a) del DL Rilancio ha differito al 31 agosto 2020 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo al 31 agosto 2020 e devono essere effettuati entro il 30 settembre 2020.

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

Proroga al 16 settembre 2020 dei versamenti previsti dalle scadenze intercorrenti tra il 9 marzo e il 31 maggio dei piani di definizione delle controversie tributarie pendenti.

I versamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre oppure in 4 rate mensili di pari importo, con scadenze il 16 di ogni mese (sempre a decorrere dal 16 settembre).

 

Rottamazione Ter” e “Saldo e Stralcio”

Tutte le rate in scadenza nell’anno 2020 dei Piani di “Rottamazione-Ter” e “Saldo e Stralcio” sono state differite con pagamento in un’unica soluzione al 10 dicembre 2020.

Viene precisato che a tale ultimo termine non si applica l’istanza di tolleranza dei 5 giorni prevista dall’art. 3, comma 14-bis, D.L.119/2019, per cui il termine è tassativo.

Inoltre è stato precisato che la decadenza dalle rateazioni accordate con l’Agente per la riscossione si verifica in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque rate anche non consecutive.

 

Sospensione dei pignoramenti dell’Agente della Riscossione su stipendi e pensioni

Con l’art. 152 del medesimo Decreto viene stabilito che, durante il periodo che intercorre tra la data di entrata in vigore dello stesso decreto e il 31 agosto 2020, sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati prima del 31 agosto 2020 dall’Agente della riscossione aventi ad oggetto somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, pensione o assegni di quiescenza.

Altresì viene stabilito che, nel medesimo periodo di tempo (sino al 31 agosto) le somme che avrebbero dovuto essere accantonate dall’erogante non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e gli assegni pagati in questo periodo saranno corrisposti al percipiente in misura piena.

 

Ulteriori proroghe di versamenti al 16 settembre

Per avvisi di accertamento con adesione, accordi conciliativi e di mediazione, atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e contratti diversi, atti di recupero, avvisi di liquidazione a seguito di omesso/carente versamento dell’imposta di registro, dell’imposta di successione e donazione, è stata prevista la proroga dei versamenti al 16 settembre 2020, con la possibilità di versare sempre in un’unica soluzione o 4 rate mensili di pari importo.

 

Tributi Locali

Tari e Imu

Vengono prorogati e uniformati al 31 luglio i termini per l’approvazione degli atti deliberativi dei comuni in materia di TARI e IMU.

 

Esenzione TOSAP/COSAP per i pubblici esercizi

L’art. 181 contiene l’esonero dalla TOSAP/COSAP per le imprese di pubblico esercizio per l’anno 2020

Si tratta degli:

  1. a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  2. b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  3. c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  4. d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

 

Sospensione Contributi Previdenziali Artigiani e Commercianti – Gestione separata INPS

Con la circolare n.64, l’INPS ha fornito ai datori di lavoro privati e committenti obbligati alla gestione Artigiani e Commercianti o alla Gestione separata nonché ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, l’informativa secondo cui tutti i versamenti contributivi sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

 

Dichiarazione dei redditi

Tra le numerose previsioni, la “grande assente” è stata la mancata proroga dei termini delle dichiarazioni e dei versamenti legati alle dichiarazioni dei redditi, i quali, quindi, dovrebbero essere effettuati nei termini ordinari.

Infatti il Decreto Rilancio ha lasciato sostanzialmente inalterato il calendario per i versamenti dovuti in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2019 riguardanti il saldo e l’acconto delle imposte dirette e delle relative imposte collegate.

Ci riferiamo al versamento del saldo dovuto per le dichiarazioni dei redditi e IRAP dovute dalle persone fisiche, dalle società di persone e dagli enti non commerciali,  il cui versamento è dovuto entro il 30 di giugno 2020.

Per società di capitali ed i soggetti IRES, il termine di versamento è subordinato alla approvazione del bilancio di esercizio 2019.

In realtà, mentre per le persone fisiche, ditte individuali comprese, il versamento deve essere effettuato entro il 30 giugno prossimo o entro il 30 luglio con l’aggiunta dello 0,40 per cento, per le società di persone, la mancanza della soggettività Irpef presuppone il solo versamento Irap.

Tuttavia in applicazione dell’articolo 24 del Decreto Rilancio che, per le imprese con ricavi fino a 250 milioni euro ha abbonato il versamento Irap del saldo relativo all’anno 2019 e il primo acconto dell’anno 2020 (Gazzetta Tributaria n.32/2020), nessun tributo per le società di persone è dovuto entro il 30 giugno 2020, in sede di dichiarazione dei redditi.

E’ opportuno precisare che nulla è stato modificato dal decreto 34/2020 in tema di utilizzo in compensazione dei crediti tributari emergenti da dichiarazione.

Dal 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore la nuove disposizioni sulla compensazione prevedendo che per importi superiori a 5.000 euro annui relativi alle imposte sui redditi e Irap le compensazioni possono essere effettuate previa presentazione delle dichiarazioni da cui emerge il credito stesso.

Quindi solo a partire dal decimo giorno successivo a quello della presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate il credito potrà essere compensato.

 

Ritenute

I versamenti di ritenute sui redditi di lavoro dipendente, IVA, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria relativi ad imprese ed autonomi che hanno subito una riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi 2019 superiore al 33% (o superiore al 50% se di più rilevante dimensione) con scadenza originaria dal 1 aprile al 31 maggio 2020, sono stati rinviati al prossimo al 16 settembre 2020.

 

I versamenti di ritenute sui redditi di lavoro dipendente, IVA, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione per imprese con ricavi non superiori a 2 milioni di euro o aventi sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, previsti dall’ 8 marzo 2020 al 31 marzo 2020, sono stati rinviati al 16 settembre 2020.

 

I versamenti di ritenute sui redditi di lavoro dipendente IVA, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria per le imprese operanti in particolari settori particolarmente danneggiati dalla crisi (turismo, spettacolo, ecc) con scadenza originaria prevista dal 2 marzo 2020 al 31 marzo 2020, sono rinviati al 16 settembre 2020.

 

 

 

(ricerche a cura di Nicola Ricigliano)

 

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