A VOLTE SI PERDE IL SENSO COMUNE DELLA RAGIONEVOLEZZA! (Gazzetta Tributaria n. 103/2026)

A VOLTE SI PERDE IL SENSO COMUNE DELLA RAGIONEVOLEZZA! (Gazzetta Tributaria n. 103/2026)

103 – Una recente pronuncia in materia di imposta di registro suggerisce commenti più vasti, non solo tecnici.

 Queste note nascono da un argomento tributario ma spaziano sul costume.

Un principio generale dell’imposta di registro riguardante gli atti giudiziari afferma che l’imposta è dovuta solidalmente dalle parti e dai loro rappresentanti, oltre che dai pubblici funzionari roganti.

Si tratta di una situazione relativamente pacifica, e suscita interesse il fatto che FISCO OGGI nel numero del 15 luglio 2026 dedichi un intervento ad un caso del genere.

La lettura dell’ordinanza della Corte di Cassazione citata, però, induce a considerazioni che magari non hanno molta rilevanza tributaria ma sono indice di un malcostume sociale.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19005 del 10 giugno 2026 respinge il ricorso della contribuente, che già aveva perso nei due gradi di merito, e riconosce la validità di un atto di liquidazione dell’imposta di registro del 2018 riguardante un atto di assegnazione di somme del Tribunale di Roma, dell’importo complessivo (imposta e sanzioni) di € 208,75 (!)

Tre gradi di giudizio, e almeno l’ultimo con il patrocinio obbligatorio di un avvocato cassazionista, per disquisire sulla degenza di un importo che è inferiore all’ordinaria tassa fissa di registro, e dopo due giudizi di merito negativi, con condanna a circa un importo simile a quanto richiesto per le spese legali all’Agenzia, la contribuente ricorre in Cassazione e non accetta la proposta di definizione accelerata del giudizio ma pretende la trattazione.

L’ordinanza citata non solo respinge il ricorso, ma dopo quasi dieci pagine di motivazione condanna la ricorrente al doppio contributo unificato, al rimborso delle spese di lite di 400 euro, all’indennità per lite temeraria (art.96 c.p.c.) di altrettanto riconosciuta all’Agenzia; al pagamento di 500 euro alla Cassa Ammende a tutolo di sanzione.

Il tutto a quasi dieci anni dalla liquidazione dell’imposta, con l’obbligo per l’Agenzia di tenere la partita aperta tutto questo tempo e le necessarie contabilizzazioni.

Non suscita sorpresa la condanna, per altro indiscutibile, ma come è possibile creare un simile polverone (e alla fine se la contribuente dovrà subire un onere complessivo per gli accessori di circa tre mila euro sarà ancora poco!) per un importo originario assolutamente bagatellare e su di un fondamento palesemente inesistente!

Quando si perde anche il senso pragmatico del rapporto tributario le conseguenze sono queste, e di fronte a certe scelte del contribuente anche il concetto di “FISCO AMICO” appare inapplicabile.

Non per niente nella vicenda descritta la ricorrente è stata condannata per “lite temeraria”, e forse se questa parte della condanna fosse avvenuta nei gradi di merito si sarebbe limitato il danno!

Quanto siamo lontani dai principi di collaborazione e buona fede, quando si perde il senso comune della ragionevolezza.

 

Gazzetta Tributaria, n. 103/2026, 16/7/2026

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