20 Apr A QUANDO IL PREMIO SPORTIVO NON SARA’ LA MEDAGLIA MA L’AGEVOLAZIONE FISCALE? (Gazzetta Tributaria n. 57/2026)
57 – Un’interpretazione limitativa di FISCO OGGI sulle norme per i benefici alle società sportive
Un tema che spesso interessa la realtà e i commentatori fiscali è rappresentato dalla deducibilità dei contributi alle Società Sportive Dilettantistiche, contributi deducibili dal reddito d’impresa per l’erogante ma che entro certi limiti non costituiscono ricavo per la società sportiva.
Trattandosi di un caso di disallineamento impositivo tra due diversi soggetti economici possono essere frequenti i caso di abuso, vero o presunto, con conseguente instaurazione di vertenze da contenuto differente.
Sorprende la titolazione di FISCO OGGI del 17 aprile 2026 che condiziona l’agevolazione fiscale alla “sostanzialità” dell’Associazione Sportiva, commentando una recente pronuncia di Cassazione: diventa tassativo approfondire la fattispecie ed ecco la nostra considerazione.
L’ordinanza n.4459 del 27 febbraio 2026 della Corte di Cassazione sostanzialmente respinge un ricorso dell’Agenzia che aveva sostenuto, ai fini della concessione dei benefici fiscali per le ASD la necessità della doppia iscrizione al CONI e alle Federazioni Sportive specifiche, confermando che basta una delle iscrizioni per usufruire delle agevolazioni.
Il ricorso dell’Agenzia pretendeva di far sanzionare il fatto che la società sportiva avrebbe dovuto documentare l’attività ed i risultati sportivi per giustificare l’attività, non risultando iscritta alla federazione specifica; la Cassazione smentisce tale assunto, e semplicemente rinvia alla corte di merito per la verifica dell’assolvimento delle formalità richieste dalle norme IVA.
Secondo l’Agenzia le Associazioni Sportive devono dimostrare di esercitare l’attività sportiva dichiarata, e0 con anche la caratteristica della democraticità.
Una serie di paletti formali che dovrebbero sgombrare il campo dalle situazioni di schermi fiscali utilizzati solo per godere di benefici, ma senza svolgimento di attività agonistica effettiva.
La cassazione con rinvio, nel caso de quo, avviene perché la società sportiva non ha dimostrato di avere esercitato tutti gli adempimenti richiesti dalle norme vigenti, e quindi viene dato adito alla corte di merito di procedere in tal senso.
Dal titolo di FISCO OGGI, invece, sembra che solo la società “vincente” abbia diritto ad un risparmio fiscale, quasi una graduatoria di meriti fiscal-agonistici; non ci stupiremmo se nei prossimi campionati al vincitore oltre che una medaglia, o al posto di questa, sarà consegnato un attestato di attenuazione fiscale!
E pensare che il famoso Barone De Coubertin considerava solo la partecipazione all’evento il premio per l’atleta!
Certamente siamo in presenza, secondo la Cassazione, di una prevalenza della sostanza sulle forme!
Gazzetta Tributaria 57, 21/04/2026
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