IL MONDO FISCALE E PIRANDELLO: IL GIOCO DELLE PARTI (Gazzetta Tributaria N. 157/2026)

IL MONDO FISCALE E PIRANDELLO: IL GIOCO DELLE PARTI (Gazzetta Tributaria N. 157/2026)

157 – A volte viene il sospetto che si perda il contatto con la realtà

 Affrontiamo un mondo in cui i confini tra situazione reale e somma di presunzioni è quanto mai incerto: l’attribuzione di utili “neri” nelle società a ristretta base sociale.

Il principio, per quanto discutibile, è generalmente accettato, almeno dalla magistratura: se una società a ristretta base sociale presenta costi indeducibili si presume che il maggior imponibile sia anche maggior utile e che questo sia stato distribuito ai soci; a volte a questo castello di presunzioni si aggiunge l’obbligo di effettuare la ritenuta su utili presunti, e lo sanziona se questo non è avvenuto.

Può essere considerato un principio di indirizzo verso l’obbligo di mantenere i conti in ordine, ma le perplessità sono sempre state forti, dato il castello di illazioni che deve soccorrere questa costruzione.

Interviene con uno scatto di sano realismo il Governo con il Parlamento che approva il decreto legislativo 148/26 (il famoso decreto omnibus d’estate che contiene tutto!) che all’art.23 ….. scopre l’acqua calda: la presunzione di utili distribuiti non può derivare da costi effettivi ma non deducibili per problemi di inerenza o competenza!

Effettivamente se il costo vi è stato, la società ha pagato il fornitore ma a seguito di rettifica questo onere non può essere considerato d’impresa non può esistere la presunzione di utile distribuito.

Apriti cielo: sembra uno scisma pericoloso, e viene in soccorso anche la Cassazione con l’ordinanza n.26234 del 5 ottobre 2026 che, pur trattando di una fattispecie relativa all’anno 2008 afferma un principio di diritto che cristallizza nel tempo le norme: l’art. 23 del D. Lgs. 148/2026 non ha natura interpretativa e quindi non si può applicare al passato.

Naturalmente FISCO OGGI non perde occasione per ribadire le ragioni dell’Agenzia e il 9 ottobre esce con un articolo che ricorda come la distribuzione di utili presunti sia valida per il passato.

Ma il povero interprete si ferma sconcertato a considerare: se è assodato che un certo costo c’è stato, la società ha speso il corrispettivo dimostrato, l’operazione è certamente reale ma per motivi di valutazione non viene considerata inerente l’attività d’impresa dov’è il “dividendo” distribuito?

Si perpetua l’assurda equiparazione tra reddito d’impresa e imponibile, senza considerare che le due entità sono spesso divergenti (oltre sessanta anni fa SILVIO MORONI, indimenticato maestro dell’interpretazione fiscale, teorizzava il mondo del doppio binario! Due logiche e due dimensioni parallele ma diverse!)

Ed ecco allora che torna il gioco delle parti: se le norme hanno valore solo dal 2026 in poi, e viene assodato che in caso di costi reali ma indeducibili non vi è utile da distribuire , prima di questa data che cosa veniva distribuito?

E’ una perversa rappresentazione per cui i personaggi e le situazioni cambiano di rilevanza senza alcun riscontro con la realtà (il costo c’era prima della norma del 2026 e c’è dopo, e non è mai utile, ma solo variazione di imponibile!).

Circa cento anni fa Pirandello ha avuto il Premio Nobel per la letteratura: magari anche l’Agenzia aspira ad un riconoscimento internazionale e rinnova il gioco delle parti!

Gazzetta Tributaria 157, 30 ottobre 2026

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