SOCIETA’ SEMPLICE E NOVELLE ATTENZIONI, A VOLTE CON IL RISCHIO DI CONFUSIONE (Gazzetta Tributaria n. 134/2026)

SOCIETA’ SEMPLICE E NOVELLE ATTENZIONI, A VOLTE CON IL RISCHIO DI CONFUSIONE (Gazzetta Tributaria n. 134/2026)

134 – Due recentissimi atti interpretativi dell’Agenzia riportano all’attenzione la società semplice, spesso considerata solo un relitto archeologico!

 Nell’ambito delle strutture societarie il nostro ordinamento prevede come modello generativo la “società semplice”, la forma più elementare di struttura societaria (artt. 2251 segg. Codice Civile).

Dato che questo tipo di società non può svolgere attività commerciale, con il rischio di perdere la sua natura semplificata, era stata trascurata nelle varie evoluzioni della società, salvo tornare in auge con la crescita delle forme professionali collettive (il vecchio studio associato, le società professionali) e con la considerazione che con determinati accorgimenti perfettamente legittimi con una società semplice possono essere movimentate consistenze patrimoniali immobiliari rilevanti senza generare plusvalenze imponibili.

Casualmente anche l’Agenzia delle Entrate in questa fine estate 2026 ha affrontato il tema della società semplice con due determinazioni entrambe discutibili.

Con la risposta ad interpello n. 176 del 21 settembre 2026 viene affrontato il problema dell’applicabilità del regime di conferimento agevolato al trasferimento di partecipazioni da persone fisiche ad una società semplice.

L’Agenzia si rifugia dietro il principio che la società semplice non è tenuta alla predazione e presentazione del bilancio annuale per affermare che in questa società mancano le garanzie di una contabilità sistematica che potrebbe quindi garantire l’evidenziazione delle poste patrimoniali interessate: peccato che la stessa Agenzia dimentichi che il decreto sull’accertamento impone la tenuta di regolari e formali scritture contabili anche alla società semplice, (art.13 c.1 D.P.R.600/73) e quindi questo limite formale civilistico appare superato dalla norma fiscale e inconsistente!

Il 23 settembre 2026 viene pubblicato il Principio di diritto n.3 che affronta il problema della determinazione della partecipazione agli utili nelle società professionali in forma di società semplice.

Sino a qualche anno fa l’esercizio associato dell’attività professionale era “possibile” solo sulla base di una vecchia norma del 1939 (L.1815); poi sono state approvate le norme che consentono la creazione di società professionali e società tra avvocati nelle forme di società semplice.

Il TUIR, che andrà in pensione a fine anno, e il nuovo testo prevedono all’art.5 l’imputazione per trasparenza del reddito delle società di persone ai soci in base alle quote di ripartizione, che devono essere stabilite con atto avente data certa prima dell’inizio del periodo d’imposta; solo per gli studi associati (che non avevano veste societaria) era ammesso redigere l’atto di ripartizione anche dopo la chiusura dell’anno.

Che fare con la struttura professionale che pur avendo la veste di società semplice rappresenta solo un’evoluzione del “vecchio” studio associato?

Il principio di diritto citato equipara in tutto e per tutto studi associati e società semplici, purché composte solo da professionisti, e quindi consente di ripartire l’utile a posteriori tra i soci professionisti.

Ma le società professionali possono avere anche soci “di capitale” non professionisti abilitati: per costoro vale la regola generale, e quindi l’atto di attribuzione percentuale deve essere antecedente l’inizio del periodo d’imposta; una inutile confusione per cui le società professionali con soci di capitale dovrebbero svolgere due assemblee: una con data antecedente all’inizio del periodo d’imposta, che attribuisca il reddito tra soci di capitale e soci professionali; una a posteriori con ripartizione tra i soli professionisti!

Certamente una complicazione inutile, e speriamo che con i vari provvedimenti di aggiustamento si possa mettere rimedio a tale anomalia!

In due giorni due interventi sulla società semplice.

Gazzetta Tributaria 134, 23/9/2026

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