17 Ott EREDE A SUA INSAPUTA! (LA STRANA SITUAZIONE DEL SOCIO DI SOCIETA’ ESTINTA) (Gazzetta Tributaria n. 173/2025)
173 – Si moltiplicano le varie prese di posizione sugli effetti della cancellazione di una società.
Le società commerciali possono avere anche vita breve, in base alla volontà dei soci.
Dato che le società vivono di carta e sulla carta la cancellazione dal Registro delle Imprese costituisce l ‘ufficializzazione della scomparsa della società stessa.
Sorgono naturalmente, tenuto conto dei tempi ordinariamente lunghi della Pubblica Amministrazione, i problemi di chi può ricevere atti, replicare agli stessi ed eventualmente subire le conseguenze del passato della società estinta, particolarmente nell’ambito fiscale.
Si va mano a mano affermando, attraverso le pronunce della Corte di Cassazione, il convincimento che il venire meno della società (a seguito della cancellazione) non comporta l’estinzione di ogni rapporto, ma trasferisce sui soci e/o sull’ex amministratore sia la capacità di agire che la responsabilità.
Naturalmente questa ultima è condizionata dal regime proprio della società: i soci illimitatamente responsabili (società di persone) risponderanno sempre, i soci di società a responsabilità limitata che hanno ricevuto proventi dalla liquidazione solo sulla base di quanto ricevuto, i soci che non hanno ricevuto nulla non sono chiamati a rispondere, ma tutti invece potrebbero essere chiamati ad agire, e sono comunque il riferimento per la società estinta.
In termini piuttosto chiari FISCO OGGI nel numero dell’8 ottobre 2025 titola: “Gli eredi della società estinta sono i soci, nel bene e nel male” commentando l’ordinanza di Cassazione n.25755 del 22 settembre 2025 che afferma l’astratta responsabilità dei soci.
Viene ribadito che “l’estinzione determina un peculiare fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società”, e questo fenomeno sui generis estende la responsabilità dei soci anche alle sanzioni proprie della società, mentre nel normale rapporto successorio personale gli eredi non rispondono delle sanzioni relative al comportamento del de cuius.
In attesa di approfondire i confini di questa nuova figura delineata dalla Cassazione, quella di erede in sostituzione del dante causa, e non di erede derivante dal dante causa, diviene chiara la formulazione del titolo di FISCO OGGI: “eredi nel bene e nel male!”
L’interprete poi si pone i dubbi esistenziali che sono commisurati ad ogni ipotesi di nuove figure giuridiche: questo erede, con funzione a tutto tondo anche se, eventualmente, con responsabilità ridotta, magari fino a zero, trasferisce la propria responsabilità anche ai propri eventuali eredi? c’è il rischio di creare una catena di eredi di soci che comunque sono titolati ad agire per la società estinta, e magari anche a risponderne?
Magari gli eredi del socio non erano a conoscenza della cessata partecipazione dell’avo, e quindi hanno accettato l’eredità ignari del rischio di conseguenze!
Forse dovemmo sperare che questa vicenda segni un punto fermo a favore degli eredi: infatti con l’ordinanza indicata la Cassazione ha rinviato al giudice di secondo grado l’intera vicenda: non rimane che auspicare che il giudice del rinvio corregga il tiro escludendo queste catene di responsabilità.
Altrimenti si è creato una sorta di eternità societaria, dato che gli effetti non finiscono mai!
Gazzetta Tributaria 173, 17/10/2025
Sorry, the comment form is closed at this time.