I TEMPI LENTI DELL’ADEMPIMENTO PUBBLICO IN MATERIA TRIBUTARIA (Gazzetta Tributaria n. 172/2025)

I TEMPI LENTI DELL’ADEMPIMENTO PUBBLICO IN MATERIA TRIBUTARIA (Gazzetta Tributaria n. 172/2025)

172 – L’urgenza dell’esecuzione di atti e scadenze è solo dei privati, ma anche l’Agenzia, primo o poi arriva (per fortuna).

 

 

L’Agenzia delle Entrate usa generalmente le risposte ad interpelli, e la consulenza giuridica, per rispondere su richiesta della parte privata ad esigenze particolari dei contribuenti, esigenze che possono avere anche una valenza generale e vengono pubblicate negli appositi siti.

Invece le risoluzioni sono formali prese di posizione dell’Agenzia su problematiche differenti, originano direttamente dagli Uffici e hanno valore vincolante per questi come una circolare.

Il 13 ottobre 2025 è stata pubblicata la risoluzione n.56 che rappresenta una palese retromarcia dell’Agenzia su di un problema forse non così diffuso ma certamente fastidioso.

La conclusione è questa.

La sanzione sulla tardiva o mancata registrazione di un contratto di locazione non deve essere commisurata all’intero importo del contratto ma solo alla misura della prima annualità.

Questa affermazione, che sovverte il comportamento dell’Agenzia negli anni passati, si ha dopo che la Corte di Cassazione, con ben 6 pronunce in momenti diversi nel 2024, ha dato ragione al contribuente annullando le sanzioni sull’intero ammontare del contratto.

Questo cambio di rotta è stato voluto per evitare la soccombenza dell’Agenzia nelle controversie esistenti, che saranno riviste alla luce del nuovo orientamento.

Certamente si deve notare che sono state necessarie decine di pronuncia tutte univoche nel dare ragione al contribuente, e una meditazione di almeno un anno per giungere alla risoluzione di correzione, ma meno male!

La risoluzione citata ha anche una particolarità decisamente insolita.

La nota n. 9 a pag.8 cerca di risolvere anche il caso della sanzione applicabile alla omessa o tardiva registrazione dei contratti di locazione soggetti a cedolare secca, stabilendo che per questi contratti la sanzione è in misura fissa, diversa a seconda della mancanza riscontrata.

Non entriamo nella casistica particolare, ma è certamente peculiare che mentre il contratto di locazione “ordinario” con aliquota dell’imposta di registro proporzionale merita un trattamento da prima pagina, e forma oggetto specifico di una risoluzione, il contratto “semplificato”, soggetto a cedolare secca viene trattato dall’interprete ufficiale dell’Agenzia come “serie B”, relegato in una nota a piè di pagina!

FISCO OGGI si è evidentemente accorto di questa anomalia e nella sua nota di comento, nel numero del 14 ottobre 2025, equipara le interpretazioni delle due fattispecie differenti; ma in realtà così non è, e si potrebbe disquisire che una nota a piè di pagina non costituisce un atto normativo!

Se ne vedono sempre di nuove e insolite!

 

Gazzetta Tributaria 172, 16/10/2025

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