CHI TROPPO VUOLE ……. E ANCHE L’ AGENZIA DEVE ACCONTENTARSI. (Gazzetta Tributaria n.77/2025)

CHI TROPPO VUOLE ……. E ANCHE L’ AGENZIA DEVE ACCONTENTARSI. (Gazzetta Tributaria n.77/2025)

77 – Un particolare caso di sovrapposizione tra accertamento con adesione e recupero di costi ripresi a tassazione svela il desiderio dell’ Agenzia di incassare ad ogni costo.

 

Riprendiamo il commento sul comportamento, a volte eccessivo, dell’Agenzia delle Entrate che vorrebbe ricavare imposta anche dai rinvii disposti dalla sua stessa struttura.

Una società spesa in un esercizio (2003!) una serie di costi che una successiva verifica considera spese di manutenzione, deducibili solo fino al 5% del valore dei cespiti e rinviabili in cinque anni per l’eccedenza.

Quindi l’imponibile per l’anno 2003 viene aumentato dei costi non deducibili, e questo importo dovrebbe essere utilizzato in diminuzione dei ricavi nei cinque anni successivi.

La società, conscia del fatto di poter dedurre nei cinque anni successivi il costo rinviato accetta un accertamento con adesione per detto anno 2003 e il successivo 2004.

L’Agenzia pretende di vietare l’imputazione delle quote di costo 2003 rinviate negli anni successivi, negando il rimborso della maggiore imposta versata perché per il 2004 c’è un accertamento con adesione, e nei due gradi di giudizio di merito la società ottiene inizialmente ragione ma questa sentenza viene riformata in appello.

Avanti la Cassazione, e questo è significativo e non frequente, anche la Procura Generale chiede venga accolto il ricorso della società, e così avviene con la sentenza n. 7757 del 24 marzo 2025 che cassa con rinvio la sentenza del secondo grado, affermando che il diritto al rimborso della maggiore IRES derivante dalla riliquidazione dell’imposta dopo una ripresa di costi considerati pluriennali è un diritto certo, e anche l’esistenza di un accertamento con adesione non può inficiare il diritto al rimborso perché la riliquidazione dell’imposta non vuol dire rimettere in discussione l’accertamento con adesione, di per se intangibile, ma operate sul diverso piano del pagamento delle imposte.

Facciamo notare che anche la Procura della Repubblica, che in Cassazione rappresenta il superiore interesse dello Stato, nelle proprie conclusioni ha affermato il buon diritto della società alla riliquidazione di quanto dovuto.

Con la sentenza che sarà resa in sede di rinvio l’Agenzia sarà anche condannata a significative spese di lite, perché emerge chiaro dalla sentenza della Cassazione che le argomentazioni dell’Agenzia sono pretestuose, per cercare di non rimborsare quanto dovuto ad ogni costo, anche a fronte di un comportamento, quello sì, lineare da parte della società.

Nonostante le affermazioni teoriche dello Statuto del Contribuente spesso bisogna temere i colpi di coda dell’Agenzia che vede i rimborsi come una situazione dalla quale stare alla larga!

 

Gazzetta Tributaria 77, 29/04/2025

 

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