6 – Le imposte si possono anche… ricevere!

6 – Le imposte si possono anche… ricevere!

La sorpresa degli amici che avendo intrapreso il percorso formale del rimborso di imposte e del successivo contenzioso si vedono arrivare un bonifico, o scenograficamente ancora meglio, un assegno circolare della Banca d’Italia è sintomatica della generale convinzione che le imposte si pagano e basta, e gli sbandierati pagamenti “provvisori” sono chimere.

L’esperienza di tanti anni di vertenze in genere vittoriose dimostra invece come una attenta gestione del rapporto tra contribuente e fisco può portare a recuperi a volte insperati.

Ripercorriamo, allora le modalità ed i termini obbligatori per i attivare una corretta procedura di recupero di imposte pagate indebitamente a volte per quieto vivere, a volte per errore, a volte per inconsapevole ignoranza delle circostanze.

Rimborso di imposte spontaneamente versate

E’ il tipico caso di pagamenti a seguito di liquidazioni di dichiarazioni sulla base di presupposti poi rivelatisi errati – IRAP su attività autonoma non imponibile, errori di riporti e qualificazioni di redditi e simili – o di diversa valutazione di circostanze.

Il confine temporale per il rimborso risiede nell’art. 38  del D.P.R. 602773 sulla riscossione e fissa per la domanda il termine di decadenza nei 48 mesi dalla data di pagamento, nulla rilevando se si tratta di acconto, saldo o altri.

A titolo di esempio indichiamo che ad oggi è possibile chiede il rimborso dei versamenti indebiti effettuati a saldo della dichiarazione UNICO 2013, versamenti che normalmente sono stati effettuati nel giugno/luglio 2014. Una volta presentata l’istanza di rimborso la scadenza è superata, ed anche l’eventuale sentenza che segua di anni mantiene il diritto al rimborso. Questa è tipicamente la situazione dei rimborsi IRAP su redditi di lavoro autonomo o impresa minore in cui da tempo è specializzato il nostro studio, con risultati assolutamente soddisfacenti.

Diverso è il caso di recupero di imposta di registro (o successioni) dato che l’art.77 del D.P.R. 131/86 impone la domanda di rimborso entro tre anni dal giorno del pagamento.

Rimborso di imposte a seguito di mutate circostanze

Di recente il legislatore è intervenuto in materia di IVA, e quindi si tratta di una normativa che riguarda sostanzialmente i soggetti professionali, imprese o consulenti, aggiungendo al corpus legis un art. 30ter nel D.P.R.633/72 che riconosce il diritto al rimborso dell’imposta indebitamente addebitata e successivamente restituita al cliente, con termine di scadenza per la procedura entro due anni dalla data del rimborso alla controparte.

Si tratta di una fattispecie assolutamente innovativa e svincolata dai vincoli stringenti della data di pagamento, dato che può intervenire anche dopo un lungo iter conflittuale e che richiede una apposita formalità.

Rimborso di cartelle di pagamento

Anche la cartella di pagamento notificata dalla Riscossione non deve essere considerata come definitiva, potendo essere contestata per una pluralità di motivi e spesso la conclusione è uno sgravio con rimborso; in questo caso però il termine per agire è tassativo e limitato, in quanto eventuali atti di opposizione debbono essere svolti entro 60 giorni dalla notifica della cartella.

Non ci stanchiamo mai di raccomandare di sottoporre all’esame dei professionisti ogni atto di riscossione che venisse notificato, prima di arrendersi all’inevitabile!

La veloce panoramica sopra esposta speriamo suggerisca una cautela nella gestione del rapporto con il Fisco, dato che a volte vi sono aggravi indebiti o motivi di rimborso non richiesti e per lo svolgimento di queste procedure la nostra struttura è particolarmente attrezzata.

 

Rassegna n. 6/2018

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.