CONTABILITÀ E ACCERTAMENTO INDUTTIVO Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione sottolinea l’importanza essenziale di una corretta struttura contabile. (Gazzetta Tributaria Edizione 49/2020)

CONTABILITÀ E ACCERTAMENTO INDUTTIVO Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione sottolinea l’importanza essenziale di una corretta struttura contabile. (Gazzetta Tributaria Edizione 49/2020)

49- Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione sottolinea l’importanza essenziale di una corretta struttura contabile.

 

Da supremo giudice di legittimità a volte la Corte di Cassazione si trasforma anche in paziente insegnante che cerca di mantenere sulla retta via, con sanzioni pesanti in caso di derive semplicistiche, i contribuenti.

La recentissima sentenza 19658 del 21 settembre 2020 si muove in quest’ultima direzione bacchettando la faciloneria in materia di tenuta della contabilità con un richiamo alle formalità previste dal Codice Civile.

Ricordiamo che nel mondo tributario una delle situazioni meno favorevoli per il contribuente è la possibilità concessa, con talune limitazioni, all’Agenzia di procedere ad accertamenti induttivo, il che significa prescindere da analisi particolareggiata di prove, ma valutazione di elementi anche solo presuntivi.

Uno dei presupposti per tale accertamento, che rovescia l’onere della prova in capo al contribuente accertato che deve poter fornire la diabolica prova negativa, è rappresentato dalla irregolare tenuta della contabilità, come richiamato all’art.39, II comma del D.P.R.600/73.

La sentenza in commento sottolinea che “la mancata redazione dell’inventario (di fine esercizio) è una violazione che secondo il costante orientamento di questa Corte giustifica il ricorso all’accertamento con metodo induttivo”.

La società contribuente oggetto della pronuncia era una società di persone, in quanto tale non soggetta alla pubblicazione del bilancio e quindi, probabilmente dotata di una contabilità limitata ma il richiamo della Corte suona forte: le risultanze contabili hanno rilevanza sostanziale, e la loro mancanza consente di procedere con rettifiche induttive, sottolineando che la qualifica di imprenditore, qualunque sia la forma adottata (ditta individuale, società di persone o di capitali) necessita di scritture contabili formali.

Rimane il dubbio, e sarebbe il caso nella promessa riforma fiscale di cui si parla che l’argomento venisse risolto, della facoltà per le imprese “minori” di tenere scritture semplificate come espressamente previsto dall’art.18 del decreto sull’accertamento, che confligge con la necessità, che sembrerebbe scaturire dalla sentenza in commento, dell’esistenza dell’inventario per tutti i soggetti.

Potrebbe essere un buon argomento per un emendamento al decreto semplificazioni!

 

 

 

Gazzetta 49, 22/09/2020

 

 

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