47 MORTO CHE PARLA …….AL FISCO! Il vecchio film di Totò ben si adatta alla situazione degli eredi dei professionisti che riscuotono i crediti pregressi. (Gazzetta Tributaria Edizione 71/2021)

47 MORTO CHE PARLA …….AL FISCO! Il vecchio film di Totò ben si adatta alla situazione degli eredi dei professionisti che riscuotono i crediti pregressi. (Gazzetta Tributaria Edizione 71/2021)

71 – Il vecchio film di Totò ben si adatta alla situazione degli eredi dei professionisti che riscuotono i crediti pregressi.

Negli anni ’50 il c.d. Principe della Risata Totò offrì al pubblico (sinceramente non sappiamo con quanto successo!) un film con il titolo che abbiamo pescato per adattarlo alla risposta 785/2021 dell’Agenzia delle Entrate del 19/11/2021.

L’Agenzia ha infatti ribadito che anche il decesso del contribuente professionista, con la chiusura dello studio e dei rapporti tributari, non estingue la titolarità della partita IVA del de cuius in caso di successivo incasso di crediti pregressi per prestazioni professionali.

Già nel 2019 l’Agenzia (risoluzione n.34/2019) aveva consentito ad una deroga alla scadenza del semestre dal decesso per la chiusura della partita IVA per le ipotesi di crediti esposti e non incassati, suggerendo che gli eredi, qualora non volessero predisporre la fatturazione di quanto non ancora incassato, e quindi anticipando di tasca propria l’imposta relativa, dovessero tenere aperta la posizione IVA del de cuius e presentare, a nome di questi, le relative dichiarazioni annuali IVA.

Ora con la risposta di settimana scorsa viene compiuto un passo avanti verso l’esoterismo con l’espressa affermazione che se la partita IVA è stata chiusa nel termine normale di sei mesi dal decesso ma vi sono ancora crediti professionali da riscuotere deve essere svolta tutto la trafila di emissione di fattura e addebito dell’imposta e la partita IVA dovrà essere riaperta a nome del de cuius.

Il richiamo al titolo è proprio qui: obbligare gli eredi a riaprire a nome di un soggetto estinto una posizione IVA che non ha ragione di esistere, perché in base ai principi generali dell’imposta il fatto generatore dell’imponibilità è l’esecuzione della prestazione, con eventualmente tutte le limitazioni e le cautele prescritte dalle varie leggi professionali, e il fatto che, a volte, l’onorario sia riscosso dopo mesi da un erede, non giustifica l’utilizzo di una posizione legata alla specifica qualifica del defunto.

Oltre tutto la risposta di novembre specifica che tutti gli obblighi di fatturazione e liquidazione devono valere anche nei confronti di clienti non soggetti passivi IVA (i privati e gli enti non commerciali) con l’evidente generazione di un momento di estinzione del debito fuori dai canali ufficiali!

Magari il nostro personaggio alla TOTO’ se parla al fisco dovrebbe usare altri toni e ricercare la semplificazione invece di inventare orpelli formali senza costrutto e che allontanano il rapporto di “collaborazione e buona fede” tanto ricercato.

 

Gazzetta 71, 23/11/2021

 

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