11 – Abuso edilizio: anche il fisco ci guadagna!

11 – Abuso edilizio: anche il fisco ci guadagna!

Le costruzioni abusive costituiscono presupposto per la tassazione.

E’ opinione comune che in materia edilizia la farraginosa massa di norme e regolamenti ed i tempi di intervento favoriscono l’esecuzione di opere edilizie abusive, che sono però contrarie alla legge e dovrebbero essere eliminate.

A volte norme straordinarie di condono sanano, pur nella sostanziale ingiustizia della situazione, gli interventi illeciti, previo riconoscimento della irregolarità e la domanda dell’interessato.

Mai era avvenuto, però che una sentenza della Corte di Cassazione che stava giudicando in materia tributaria attribuisse rilevanza quale componente del valore complessivo del bene ad un’opera dichiarata illecita perché abusiva!

La sentenza 2189 del 30/1/2018 della Cassazione, giudicando in materia di determinazione del valore di un bene immobile ai fini delle imposte sui trasferimenti ha affermato che il valore del bene deve tenere presente il “comune apprezzamento commerciale” che considera anche il bene illecito (!).

Nella sentenza de quo compare una affermazione sorprendente: “Il carattere illecito dell’eventuale abuso edilizio non può tradursi in una ragione di trattamento di favore per il privato” che tradotto in termini di uso comune vuol dire che un’opera illecita in ogni caso aggiunge valore all’ edificio.

Quindi la tassazione delle imposte sui trasferimenti debbono tenere conto anche della presenza di opere abusive, e il valore imponibile risulta così incrementato dall’illecito.

Trattandosi di opera abusiva, però, la stessa non può essere considerata ai fini della attribuzione di rendita catastale, e quindi le due valutazioni – catastali e di fatto – divergono.

Forse possiamo avere dei dubbi sul fatto che un’opera abusiva sconti le imposte – diviene una legittimazione di fatto – ma se lo dice la Cassazione alcuni principi fondamentali iniziano a vacillare!

 

 

Gazzetta n. 11/2018

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