16 Set VIOLAZIONI TRIBUTARIE: DI CHI LA COLPA? (Gazzetta Tributaria n.157/2025)
157 – Due volte nel mese di agosto vi sono interventi sull’applicazione di sanzioni al contribuente per dichiarazioni compilate dal commercialista, e le due conclusioni sono coincidenti.
Data l’attività di procuratore tributario nelle varie fasi di contenzioso è automatico che la maggior parte dell’attenzione sia rivolta al comportamento dell’Agenzia delle Entrate, che spesso si appalesa attraverso l’organo ufficiale FISCO OGGI:
Nel mese di agosto, forse complice il periodo feriale, ben due volte vi è stato lo ”strillo” sulla corresponsabilità del contribuente per le dichiarazioni presentate da un commercialista e rettificate.
In entrambi i casi l’incipit era stato: l’incarico al commercialista non evita la sanzione al cliente.
Andando ad approfondire le situazioni, che purtroppo come insegna l’esperienza professionale non sono insolite, abbiamo verificato che nelle due volte citate ((Cassazione n. 13358 del 20 maggio 2025 e Cassazione n. 22745 del 6 agosto 2025) siamo in presenza di un caso di utilizzo di documenti falsi o irregolari per ottenere un risparmio fiscale (compensazioni con crediti inesistenti, per esempio).
In entrambi i casi il contribuente, raggiunto da accertamenti, sanzioni e interessi dall’Agenzia, ha cercato di fare valere l’esimente da sanzioni perché aveva dato l’incarico di predisporre la propria dichiarazione dei redditi ad un professionista e quindi non poteva che essere colpa esclusiva di chi ha redatto la dichiarazione per il comportamento scorretto.
In entrambi i casi, conseguentemente la Suprema Corte ha accumunato nella responsabilità anche il contribuente, sottolineando l’obbligo di vigilanza sull’attività del professionista che grava sul cliente.
Effettivamente appare poco sostenibile che il cliente sia all’oscuro di una azione che riduce grandemente il suo debito fiscale con compensazioni quanto meno dubbie, magari riducendo l’esborso rispetto all’anno precedente in cui certe compensazioni non c’erano!
A volte viene da supporre che il desiderio di limitare l’onere tributario sia talmente forte da rendere “digeribile” al contribuente qualunque acrobazia contabile e documentale; ma poi affermare che in questi casi la colpa è solo del consulente, mentre il cliente subisce passivamente le decisioni altrui è tanto poco convincente che la Cassazione, oramai, ha costantemente ribadito la responsabilità solidale delle parti.
E una volta tanto dobbiamo convenire che l’Agenzia ha ragione nell’accomunare tutte e due le parti (cliente e commercialista) nell’onere di tributi evasi e sanzioni.
In più, nei casi esaminati, il cliente è stato anche condannato a pagare le spese legali!
Gazzetta Tributaria 157, 16/09/2025
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