06 Giu VERSO UNA CERTEZZA “RELATIVA” DEL DIRITTO (Gazzetta Tributaria n. 102/2025)
102 – Anche la Cassazione ammette un’interpretazione dinamica del momento impositivo.
La situazione che andiamo a commentare merita una certa attenzione per almeno un paio di motivi: l’interpretazione del concetto di “esercizio di competenza” da parte della Cassazione e la rilevanza delle pronunce precedenti (anche a Sezioni Unite).
La fattispecie merita una breve descrizione, anche se taluni aspetti fanno ritenere che vi sia stato un secondo fine sulla affermazione del principio di diritto.
Una società di persone ottiene, a seguito di una citazione in giudizio, da una banca la restituzione di una parte degli interessi addebitati nel tempo, per conteggio su base anatocistica; la riscossione del rimborso alla società avviene in due tranche, una prima al momento della sentenza di primo grado, la seconda, dopo l’appello, nel 2009, con sentenza passata in giudicato nel 2010.
Inizia un complesso iter contenzioso fiscale che riguarda anche le posizioni dei soci in quanto direttamente colpiti dalle rettifiche alla società ex art.5 TUIR.
Dopo due sentenze di merito favorevoli alla società, che aveva sostenuto il riferimento all’esercizio di competenza con il passaggio in giudicato della sentenza che condanna alla restituzione, l’Agenzia ricorre in Cassazione sostenendo la regolarità della propria interpretazione del riferimento all’esercizio di competenza con il deposito della sentenza (nel caso in esame nel 2009 e non nel 2010)
Sorprendentemente la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11917 del 6 maggio 2025 accoglie la tesi dell’Amministrazione, affermando nel testo della pronuncia “…non sfugge al Collegio ….che questa Corte (Cass. Sez. U, n.23225/2016)…..” richiamando una pronuncia a sezioni unite, che affermava la competenza con il passaggio in giudicato, una tesi contraria all’Agenzia attuale.
La Cassazione afferma che i principi essenzialmente economici optano per la competenza al momento del deposito della sentenza, e che comunque esiste sempre il principio delle sopravvenienze per correggere eventuali variazioni delle poste, sino alla loro definitività!
In sostanza anticipiamo l’imposta tanto c’è sempre tempo per correggere se il risultato finale fosse diverso!
Oltre tutto, dato che la società aveva dichiarato la sopravvenienza nell’anno del passaggio in giudicato (il 2010) vi sarà una complessa azione di ripetizione di indebito, generando nuovo contenzioso!
Dove sia rimasta la certezza del diritto non è dato di conoscere, e il dubbio che in questo modo si sia voluto mandare un messaggio subliminale viene anche dalla valutazione della misura delle spese di lite a cui è stata condannala la società, in quanto formalmente soccombente: € 300!
In ogni caso abbiamo una ordinanza di Cassazione che afferma, tra le righe, che il concetto di competenza temporale delle poste di bilancio è relativa, che con il meccanismo delle sopravvenienze si possono corregge eventuali storture e che la certezza del diritto è quanto mai fluida!
O TEMPORA O MORES!, come dicevano i latini.
Gazzetta Tributaria 102, 06/06/2025
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