VERSO UN NUOVO ISITUTO: LA ”FAMIGLIA FISCALE” (Gazzetta Tributaria n. 91/2026)

VERSO UN NUOVO ISITUTO: LA ”FAMIGLIA FISCALE” (Gazzetta Tributaria n. 91/2026)

91 – Le norme del Codice Civile sulle notificazioni interpretate con l’evoluzione dei tempi.

 L’applicazione delle nuove tecnologie, con la diffusione della PEC quale indirizzo ufficiale del titolare anche per ricevere le notifiche valide a tutti gli effetti di legge, non deve far dimenticare le tradizionali forme di consegna e trasmissione degli atti regolamentate dalle norme del Codice di Procedura Civile agli artt.137 e seguenti, che hanno comunque piena efficacia.

Tra queste l’art.139 che prevede la notifica alla residenza, al domicilio o alla dimora, e regolamenta la consegna in tali luoghi, in assenza del titolare, a “persona di famiglia”.

Proprio su questo concetto si è dovuta soffermare anche la Corte di Cassazione con la recente pronuncia in materia della validità della notifica a casa.

Infatti l’ordinanza n.13260 del 8 maggio 2026 delinea le responsabilità e i limiti del concetto di “familiare convivente situazione che autorizza il messo notificatore a consegnare a questi l’atto intestato al contribuente.

Nella fattispecie in esame il messo ha consegnato l’atto ad una persona che si è dichiarata familiare convivente della destinataria, e come tale ha firmato la relata di notifica.

Per difendersi, successivamente, la contribuente ha impugnato tra l’altro l’atto affermando che non era mai stato notificato validamente perché, come risulterebbe dal certificato storico di famiglia prodotto, non vi erano con lei conviventi.

La Cassazione, con la pronuncia indicata, sottolinea come nell’attuale società sono sempre possibili convivenze di fatto anche se non risultanti dalle certificazioni anagrafiche. E la prova della non convivenza compete al destinatario dell’atto (tipica prova negativa che i latini definivano “diabolica”).

Dobbiamo ritenere, quindi, che in attesa della sempre maggiore diffusione della notifica a mezzo PEC – e per ora non è richiesto di dimostrare che chi apre il messaggio, perché in possesso delle credenziali correte, sia effettivamente il destinatario! – il concetto di persona di famiglia di cui al Codice di Procedura Civile debba essere interpretato in senso grandemente allargato, per cui la “famiglia” non è quella risultante dai documenti ufficiale, ma è una entità di fatto , dai confini variabili e mutevoli, per cui la semplice presenta e l’accettazione di ricevere l’atto rendono valida la consegna!

Famiglia di fatto, almeno fiscale, quindi, dalle conseguenze inimmaginabili!

E pensiamo che andremo, invece, verso un mondo in cui le tecniche di riconoscimento facciale applicate alle notifiche via PEC porteranno a gradatamente escludere ogni incertezza!

Ma certamente ci vorranno tempi lunghi, dato che per esempio il caso di cui abbiamo riferito riguarda un’IVA 2003, richiesta nel 2007!

Prepariamoci alle nuove notifiche, ma non c’è fretta.

Gazzetta Tributaria, n. 91, 30/6/2026

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