VACANZE MA NON PER TUTTO (Gazzetta Tributaria n.146/2025)

VACANZE MA NON PER TUTTO (Gazzetta Tributaria n.146/2025)

146 – Facciamo il punto sulle sospensioni estive di termini e adempimenti.

 

Secondo un’abitudine, forse più legata ai tempi passati, connotati dalla chiusura estiva delle grandi fabbriche, nel mese di agosto molte attività si fermano.

È una peculiarità tipicamente italiana (all’estero le vacanze sono molto più diluite!) che ha quasi un carattere storico: non per niente le notizie sugli spostamenti parlano di esodo, e non di viaggio di piacere, come se si tornasse all’evo antico!

Da più parti si chiede, a volte si pretende, che durante il “periodo delle vacanze” non vi siano scadenze, obblighi formali e simili, invocando la “sospensione”

Proviamo a fare il punto delle varie circostanze, con il sorriso di chi tratta, comunque, di un argomento vacanziero!

Per legge nazionale dal 1° al 31° di agosto sono sospesi i termini processuali.

Dato che la legge non limita gli ambiti, per quanto ci riguarda sono sospesi anche tutti i termini del processo tributario, tranne per le eventuali udienze con carattere di urgenza (provvedimenti cautelari).

Sospensione dei termini non vuol dire inattività, per cui anche in agosto vi potranno essere ricorsi, scambio di memorie, comunicazioni, deposito di atti e sentenze, notifiche; semplicemente il computo dei giorni, siano essi a ritroso che ordinario è sospeso, per cui per esempio il conteggio dei canonici 60 giorni per ricorrere o appellare non deve contare agosto (60 giorni dal 1 luglio scadono il 30 settembre).

Rimane il dubbio se il decorso di 60 giorni per l’invio delle osservazioni allo schema d’atto notificato (non è ancora un accertamento da opporre) sia soggetto alla sospensione; riteniamo che non ne goda.

Al di fuori dei termini processuali (sospensione disposta per legge, si ricorda) vi sono consuetudinariamente rinvii e sospensioni di adempimenti e comunicazioni disposti dai singoli dipartimenti, ma questo rallentamento di attività non ha, tranne per alcuni casi, la forza cogente della legge.

L’Agenzia delle Entrate, normalmente, sospende gli adempimenti formali dal 1 al 20 agosto, mentre in base ad una norma di legge non vengono inviati gli avvisi bonari da controlli automatici (ex 36bis) dal 1 al 31 agosto (D. Lgs. 1/24).

Dal 1 agosto al 4 settembre sono sospesi i termini di pagamento derivanti dai controlli automatici, dalle verifiche formali; non sono sospese le normali rateizzazioni che dovessero scadere in questo periodo, i termini di versamento di rottamazioni e simili.

Le varie norme e disposizioni amministrative, in genere, escludono dal differimento delle attività per ferie gli atti aventi carattere di urgenza.

Un quadro un po’ articolato, che non ha una linearità assoluta.

Ma comunque ci auguriamo che anche l’incertezza delle varie scadenze non sia tale da turbare il sereno godimento di un periodo di riposo, come comunque auguriamo, in attesa dei rinnovati impegni dell’autunno.

 

Gazzetta Tributaria 146, 05/08/2025

 

La Gazzetta Tributaria trasloca da p.za Diaz a v. Mayr 10, sempre a Milano; questo complesso spostamento che si concluderà a settembre potrà causare qualche ritardo e ci scusiamo in anticipo!

 

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