UN’IMPOSTA SENZA BASE IMPONIBILE: SIAMO ALL’ASSURDO DEGNO DI ITALO CALVINO! (Gazzetta Tributaria n. 88/2026)

UN’IMPOSTA SENZA BASE IMPONIBILE: SIAMO ALL’ASSURDO DEGNO DI ITALO CALVINO! (Gazzetta Tributaria n. 88/2026)

88 – Ai fini dell’imposta di registro su atti giudiziari una “cessazione della materia del contendere” non rileva, e l’imposta resta dovuta su di una teorica condanna (non avvenuta) al risarcimento.

 Uno spaccato di assurda burocrazia, onerosa, viene rappresentato dalla vicenda di una imposta di registro su atti giudiziari (art. 37 DPR 131/86) che riguarda una sentenza di condanna emessa anche se vi era già stata una transazione che aveva cancellato ogni pretesa risarcitoria.

La fattispecie era quella di una richiesta di danni da parte di un fallimento per comportamento ritenuto scorretto degli amministratori; mentre veniva realizzata una transazione su tale risarcimento, per difetto di comunicazione, un giudice pronunciava una condanna; l’appello nei confronti di questa causa civile si era chiuso con la constatazione di avvenuta transazione antecedente la sentenza di primo grado e quindi con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

L’Agenzia notificava la liquidazione dell’imposta di registro atti giudiziari sulla prima sentenza di condanna, nonostante la successiva cessazione.

A seguito dell’impugnativa della parte privata le Corti di Merito riconoscevano le ragioni del contribuente annullando la liquidazione, stante l’intervenuta transazione precedente, e l’Agenzia ricorreva in Cassazione che con l’ordinanza n. 15760 del 22 maggio 2026 cassava, con rinvio, la pronuncia della Regionale.

Secondo i Supremi Giudici il diritto all’imposta permane perché la transazione non ha avuto come parte lo Stato (!), e quindi l’accordo (nel caso tra fallimento ed eredi dell’amministratore) non influenza il quadro originario!

Quindi la sentenza (errata) di primo grado che aveva condannato al risarcimento, poi annullata dal riconoscimento in appello della cessazione della materia del contendere, non rileva ai fini di una imposta basata sul nulla!

Infatti l’intervenuta transazione toglie ogni contenuto ad una eventuale pronuncia di importi dovuti; sull’atto di transazione, dato che una parte era una funzione pubblicistica come un fallimento, sdarà stata pagata un’imposta che potrebbe rappresentare una duplicazione; la lite è cessata da quasi quindici anni; non conta nulla perché, come nella realtà distorta così ben descritta da Italo Calvino rimane un teorico atto da assoggettare ad imposta, e la Cassazione conferma questa immanenza rinviando la vertenza alla Corte Regionale per valutare dimensioni della base imponibile (inesistente) e modalità della transazione.

Quindi, a quasi vent’anni dai fatti si dovrà ipotizzare una imposizione su di una sentenza di cessazione della materia del contendere e sembra di intendere solo perché tra le parti che hanno transatto non vi era anche l’Amministrazione Pubblica!

Un capolavoro dell’assurdo, che rischia di costare caro all’incauto contribuente stritolato tra i meccanismi perversi di una tassazione senza base imponibile.

Gazzetta Tributaria, n. 88, 23/6/2026

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