UNA VALUTAZIONE FONDAMENTALE: INERENZA È ANCHE ANALISI E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI (Gazzetta Tributaria n.85/2025)

UNA VALUTAZIONE FONDAMENTALE: INERENZA È ANCHE ANALISI E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI (Gazzetta Tributaria n.85/2025)

85 – Sempre più spesso la deducibilità di un costo dipende dal contenuto formale di analisi descrittiva della fattura.

  

Una tendenza che si sta affermando in questi ultimi tempi lega la deducibilità di un costo alla puntuale descrizione formale della prestazione e delle sue modalità di esecuzione nella fattura di addebito; si potrebbe sostenere che in questo caso la forma prevale sulla sostanza, con conseguenze spesso tragiche quanto meno dal punto di vista dell’onere conseguente.

Per esempio la indeducibilità di un costo derivante da operazioni infragruppo ma non ben documentate si traduce, come minimo, in una duplicazione di imposta, con l’aggiunta di sanzioni e interessi (se il costo addebitato non viene ritenuto inerente in ogni caso per l’emittente la fattura è un ricavo, e quindi l’imposta viene pagata due volte: da chi emette e da chi riceve la fattura imprecisa!)

Sono numerose le pronunce della Suprema Corte in merito alla necessità di puntuale descrizione del servizio reso (per le cessioni di beni è meno frequente la mancanza di descrizione), anche se come nel caso che descriviamo la pronuncia degli Ermellini si traduce in un rinvio per rivalutare i termini della vicenda; naturalmente FISCO OGGI del 14 maggio 2025 presenta la fattispecie come una piena vittoria dell’Agenzia, ma questo è conseguenza del gioco delle parti.

Una società fa parte di un gruppo internazionale che si estende in varie nazioni, e le società collegate, oltre che essere coordinate dalla holding sono anche vincolate da un contratto di cash pooling; questo comporta il riaddebito dalla controllante di spese di funzionamento sostenute dalla casa madre, ma ai fini della deducibilità nei contri della controllata si deve avere riguardo all’esistenza di servizi effettivamente e puntualmente resi dal gruppo alla controllata e analiticamente descritti.

Questo almeno si ricava dalla lettura dell’ordinanza n. 9132 del 7 aprile 2025 che riguarda proprio la deducibilità di costi infragruppo tra controllata e controllante; non è vero che questa viene comunque esclusa, ma la Suprema Corte rileva che la pronuncia di merito (favorevole alla società) non aveva svolto una approfondita disanima della documentazione dei costi addebitati dalla controllante e quindi rinvia la vertenza alla Corte di II Grado per un approfondimento.

Si deve convenire che in materia di riaddebito di costi infragruppo la discrezionalità potrebbe essere eccessiva. Ma non si deve perdere di vista la portata reale dell’art.109 TUIR che impone la necessità che i costi “si riferiscano ad attività che producono ricavi” e non c’è dubbio che i costi di gestione, coordinamento e indirizzo di un gruppo di società sono riferiti ad attività da cui promanano ricavi.

Altrimenti il rischio di doppia imposizione, specialmente tra soggetti nazionali è palese, e ricordiamo che l’art.163 TUIR (divieto di doppia imposizione) vale anche tra soggetti diversi, se sullo stesso reddito.

Dimentichiamo gli insegnamenti di TACITO che condensava in poche righe secoli di storie e abbondiamo in descrizioni!

 

Gazzetta Tributaria 85, 15/05/2025

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