23 Feb UNA RONDINE” POTREBBE …….. FARE PRIMAVERA”! (Gazzetta Tributaria n. 25/2026)
25 – Nel processo tributario la condanna del soccombente alle spese, se vincitore risulta il contribuente, quasi sempre viene disattesa ma il clima potrebbe cambiare.
Nell’attuale corpus delle leggi sul processo tributaria (D. Lgs. 546/92) vi è l’art.15, che viene poi riportato nel nuovo Testo Unico sulla Giustizia in vigore dal 2027 con il n.63 ma con contenuto identico, che riprende la norma generale delll’art.91 segg. del Codice di Procedura Civile e dà attuazione al principio che le spese di lite seguono la soccombenza.
Questo dovrebbe significare che chi viene chiamato in causa senza avere torto deve essere risarcito delle spese.
E se l’accertamento è totalmente infondato?
L’esperienza di tanti anni di difese tributarie sottolinea che in genere quando vince il contribuente le spese vengono compensate, in base ad un discutibile principio di interesse pubblico(!); invece quando la parte privata è soccombente le spese, ed a volte anche rilevanti, vengono richieste al soccombente con cartella di pagamento.
A memoria, magari imprecisa, per la prima volta la Corte di Cassazione ha condannato alle spese, sia pure da determinare nel giudizio di riassunzione, la parte pubblica perché a fronte di un ricorso, evidentemente fondato, l’intervento dell’Agenzia in autotutela, con l’annullamento dell’atto impugnato, è avvenuto solo nell’imminenza del dibattimento.
Infatti con l’ordinanza n. 3588 del 17 febbraio 2026 viene affermato, finalmente, che uno svolgimento che ha portato all’annullamento dell’atto impugnato solo dopo il completamento dell’attività difensiva del contribuente deve essere seguito dal rimborso delle spese di lite, dato che non risultano le straordinarie ragioni che potrebbero portare alla compensazione; quindi viene cassata con rinvio la sentenza della Corte di Secondo Grado che aveva “fumosamente” compensato le spese.
Pensare che il processo tributario è proprio costruito per evitare, per quanto possibile, le liti formali: l’accertamento deve essere preceduto da uno schema d’atto al quale possono essere indirizzate le sommarie ragioni di contrapposizione; tra la notifica formale del ricorso e la sua iscrizione a ruolo vi sono trenta giorni durante i quali l’Agenzia potrebbe revocare in autotutela l’atto impugnato; normalmente tra l’iscrizione a ruolo e la discussione del ricorso passano da quattro a sei mesi, e vi è il tempo di procedere all’eventuale annullamento dell’atto; se invece non succede nulla, come nel caso che stiamo commentando, e solo alla chiamata in dibattimento l’Agenzia procede alla revoca del ricorso viziato la Cassazione afferma che il giudice di merito deve provvedere alla condanna dell’Agenzia, inerte per la maggior parte del tempo, al rimborso delle spese di lite.
Oltre tutto in ogni Direzione Provinciale dell’Agenzia vi sono reparti differenti, l’Ufficio Controlli che emette l’accertamento e l’area Legale che deve difendere l’ufficio in dibattimento; può essere che questi ultimi, forse meglio sensibili alla pronuncia della Cassazione citata, divengano frequenti sostenitori dell’annullamento di atti infondati!
E allora questo anticipo di primavera della fine di febbraio 2026 potrebbe sì essere stato annunciato dalla solitaria pronuncia citata.
Sarebbe la primavera della vittoria reale delle spese!
Gazzetta Tributaria 25, 23/02/2026
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