UNA COMPETIZIONE SENZA LIMITI DI TEMPO; ANCHE SE VI E’ STATA ADESIONE! (Gazzetta Tributaria n. 164/2025)

UNA COMPETIZIONE SENZA LIMITI DI TEMPO; ANCHE SE VI E’ STATA ADESIONE! (Gazzetta Tributaria n. 164/2025)

164 – Una recente presa di posizione anche dell’Agenzia sottolinea come per le liti fiscali la durata sia quasi fuori dalla percezione del tempo!

 

In tutti gli ambiti, professionali, politici e sociali si cerca di smorzare le polemiche sull’esosità del Fisco e la sua azione, presentando a volte l’Amministrazione come li “FISCO AMICO”; altre volte sottolineando che l’offerta del concordato biennale dovrebbe evitare fastidiosi controlli e rischi di sanzioni: insomma vogliamoci bene!

Poi vengono pubblicate situazioni come quella che andiamo a descrivere, e che hanno avuto speciale enfasi su FISCO OGGI, la rivista ufficiale dell’Agenzia, e che suscitano indubbie perplessità sulla collaborazione con l’apparato fiscale.

I fatti sono questi: una società riceve accertamenti per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012; vengono presentate istanze di accertamento con adesione, concluse positivamente e la società versa le rate dovute.

Dopo la presentazione dell’istanza di adesione l’Agenzia chiede alla competente Commissione Tributaria la concessione di misure cautelari, che vengono ammesse per il doppio del credito erariale; avendo pagato alcune rate la società chiede la cancellazione della ipoteca sui beni, ma questa viene negata dalla C.T.P.  e il successivo appello viene respinto dalla C.T.R. competente con l’affermazione che persiste il periculum in mora (se stava pagando le rate sembra eccessivo!).

La società ricorre in Cassazione che con la sentenza n. 19781 del 17 luglio 2025 respinge il ricorso e condanna la società a pagare oltre 15mila euro di spese legali!

Anche la Suprema Corte conferma la tesi che l’accertamento con adesione non è una transazione con effetto novativo sul credito, ma un accordo di diritto pubblico, un atto bilaterale, consensuale ed ineguale, cui intervengono su posizioni non pari ordinate…..

Se ci fosse stato bisogno di sottolineare come nel rapporto tributario le “parti” siano assolutamente su posizioni differenti e squilibrate la sentenza citata ce lo ricorda chiaramente.

Altro che collaborazione e buona fede di cui all’art.10 dello Statuto del Contribuente, altro che FISCO AMICO; anche un accertamento con adesione in corso di esecuzione non permette di considerare estinta l’obbligazione tributaria iniziale, e quindi l‘originario rapporto può ancora essere assistito da misure cautelari.

E FISCO OGGI dedica un lungo articolo di adesione nel numero del 25 settembre scorso a questa tesi e le sue conclusioni.

Quando il grande Eduardo de Filippo quasi sessant’anni fa metteva in scena “Gli esami non finiscono mai!” forse non poteva sapere che questa sarebbe stata anche la filosofia dell’Agenzia delle Entrate che mantiene in uno stato conflittuale senza limiti di tempo il povero contribuente che aveva aderito all’accertamento.

Gazzetta Tributaria 164, 01/10/2025

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