13 Ott UN INVITO NON SI RIFIUTA MAI! (Gazzetta tributaria n. 169/2025)
169 – Quando il contradditorio è obbligatorio rifiutare il confronto è penalizzante e porta alla soccombenza in giudizio:
Avendo tanto sottolineato la necessità di un continuo dialogo con l’Amministrazione per giungere ad un rapporto non solo conflittuale tra Fisco e Contribuente appare sorprendente che vi siano casi in cui è quest’ultimo che si sottrae al dialogo, e quindi la GAZZETTA TRIBUTARIA interviene anche in questi casi di “sgarbo del contribuente”
Eppure deve pronunciarsi addirittura la Suprema Corte per ribadire che quando il contradditorio endoprocedimentale è obbligatorio il fatto che il contribuente non abbia dato luogo al confronto deve essere valutato negativamente dal giudice di merito, e non possiamo che convenire!
Il caso è questo.
Un Agenzia emette un avviso di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore per l’anno 2004 (siamo nel 2025 e non è finita!); il contribuente ricorre e ottiene ragione sia in primo che in secondo grado con ricorso dell’Agenzia in Cassazione.
Con l’ordinanza n.25894 del 22 settembre 2025 della Quinta Sezione della Cassazione viene accolto il ricorso dell’Agenzia con rinvio al giudice di merito ma con l’espressa indicazione che la mancata risposta del contribuente all’invito al contradditorio rappresenta un rafforzamento dell’azione accertativa dell’Agenzia.
Il Supremo Consesso specifica, a chiare lettere, che nell’accertamento standardizza mediante l’applicazione degli studi di settore assume rilievo centrale l’obbligatorietà del contradditorio, dove possono essere specificate la ragioni dello scostamento dalla quantificazione statistica.
Il contribuente, nell’accertamento da studio di settore, ha la più ampia facoltà di fornire prove e queste devono essere tenutein debita considerazione nell’eventuale accertamento; certamente se il contradditorio viene rifiutato vi è una scorretta applicazione del riparto dell’onere della prova, e la Cassazione, stante le due sentenze di merito favorevoli alla parte privata, ha dovuto cassare con rinvio perché venga apprezzato il comportamento del contribuente e della sua mancata risposta al contradditorio.
Per quanto vale non possiamo che stigmatizzare questo comportamento della parte privata che a fronte di un invito dell’Agenzia non dialoga e non produce documenti, avendo ottenuto forse per distrazione due sentenze di merito favorevoli; se il contradditorio è componente fondamentale del rapporto tra contribuente e Agenzia non può essere tralasciato, ma anzi deve essere sempre privilegiato come momento fondamentale di dialogo e reciproca comprensione.
Più volte abbiamo dichiarato di non condividere l’immagine del “FISCO AMICO” ma questo non significa che all’opposto si debba scendere nell’ostilità: un invito deve essere accolto con buone maniere, anche se per dire che non si è d’accordo su nulla, perché il vivere civile richiede anche norme di comportamento che, se trascurate, portano a conseguenze certamente penalizzanti.
Un invito non si rifiuta mai, piuttosto parliamone!
Gazzetta Tributaria 169, 13/10/2025
Sorry, the comment form is closed at this time.