UN DEBITO TRIBUTARIO DI € 5.000 DIVENTA GRAVE E SANZIONATO CON IL BENEPLACITO DELLA CONSULTA. (Gazzetta Tributaria n.139/2025)

UN DEBITO TRIBUTARIO DI € 5.000 DIVENTA GRAVE E SANZIONATO CON IL BENEPLACITO DELLA CONSULTA. (Gazzetta Tributaria n.139/2025)

139 – La Corte Costituzionale dichiara corretta la procedura di esclusione dalla partecipazione ad appalti per debiti tributari di € 5.000.

 

Una fattispecie poco nota, ma che scatena spesso tensioni, liti giudiziarie e conseguenze rilevanti è data dalla norma che esclude dalla partecipazione ad appalti pubblici le imprese che abbiano un debito con il Fisco di almeno 5.000 euro.

Ricordiamo che tale importo compare tra i segnali di sofferenza dell’impresa previsti dal Codice della Insolvenza e della Crisi d’Impresa (ex legge fallimentare) all’art.27novies, e viene indicato come motivo di esclusione dalle gare dal Codice degli Appalti all’art.80 (D. Lgs. 50 del 2016).

Nella economia attuale, che presenta dimensioni rilevanti (si pensi che ai fini IVA le procedure semplificate valgono fino ad un fatturato annuo di 800mila euro) attribuire rilevanza assoluta ad una pendenza di 5mila euro potrebbe apparire spropositato.

Così almeno è stato ritenuto dal Consiglio di Stato che ha sollevato incidente di costituzionalità della norma, appunto l’art.80 del Codice degli Appalti, che esclude dalla partecipazione alla gara chi abbia un debito per una o più cartelle di pagamento tributarie per importi definitivi superiori a € 5.000.

Questo appariva irragionevole soprattutto per il fatto che non veniva in alcun modo considerata la dimensione dell’appalto cui si partecipava.

La Corte Costituzionale (Il Giudice delle leggi!) con sentenza n. 138 del 28 luglio 2025 ha respinto l’eccezione sollevata dichiarando perfettamente legittimo l’art.80 del codice appalti, dichiarando proporzionata la dimensione di € 5.000 per segnare il confine tra inadempimento sanzionato e semplice ritardo, e giustificando con la necessità di adeguarsi alle norme europee nel determinare le caratteristiche di regolarità per la partecipazione a pubblici appalti.

Nell’intendere comune sanzionare con l’esclusione da una gara, e se la gara era stata vinta con la revoca dell’appalto, un imprenditore che abbia una pendenza fiscale di quell’importo appare certamente sorprendente, ma questa è la sentenza recente.

Per altro deve essere esaminato con attenzione il testo letterale della sentenza, come tutte le pronunce della Consulta, per ricavare le raccomandazioni che la Corte Costituzionale rivolge al legislatore, non semplici sollecitazioni ma veri e propri inviti cogenti: deve essere la legge a valutare la limitazione alle violazioni definitivamente accertate e la loro misura; deve essere il legislatore a prevedere un meccanismo automatico di recupero della posizione qualora l’operatore economico abbia provveduto tempestivamente a pagare il debito fiscale che aveva portato all’eccezione di inadempimento.

È un espresso invito ad adeguare a diverse dimensioni l’assetto normativo.

Un dubbio di cui non sono precisi i confini rimane sulla convivenza di norme sulla riscossione provvisoria di imposte e tasse, nell’iter del percorso giudiziario, e l’eccezione che l’art.80 citato si riferisce solo a somme definitivamente dovute; capita che venga richiesta la esclusione di un operatore da appalti pubblici perché gravato di significative cartelle fiscali ma che non hanno il carattere della definitività.

In ogni caso si ripresenta l’efficacia del vecchio adagio “Meglio avere un morto in casa che l’esattore all’uscio!”

  

Gazzetta Tributaria 139, 30/07/2025

 

    

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