09 Lug STIAMO LONTANI DAL CONTRADDITTORIO: LE ULTIME SPECIFICAZIONI. (Gazzetta Tributaria n.122/2025)
122 – Ancora la Cassazione ribadisce la mancanza di obbligo del contradditorio e i tributi non armonizzati, con una spiegazione.
Oramai siamo quasi a livello di una rappresentazione rituale con passaggi obbligati: l’Agenzia procede ad accertamento sulla base dei suoi parametri, il contribuente reclama il fatto che non vi sia stato un preventivo contraddittorio e l’Agenzia vince in giudizio perché questo non è (spesso) obbligatorio!
Abbiamo dedicato decine di interventi a ribadire come un serio contraddittorio preventivo tra le parti altro non sarebbe che la concreta attuazione del principio di collaborazione e buona fede imposto dallo Statuto del Contribuente, (GAZZETTA TRIBUTARIA n.166/24;107/25;109/25 solo per citare gli ultimi interventi), ma la nostra è una voce che grida nel deserto.
FISCO OGGI in data 7 luglio 2025 nuovamente proclama nella sezione dedicata agli ‘Avvisi ai litiganti’: Per le imposte non armonizzate non c’è obbligo di contradditorio.
Sembra quasi che il contraddittorio venga considerato un ostacolo da cui è meglio scantonare!
L’intervento di FISCO OGGI è generato dal commento all’ordinanza della Corte di Cassazione n.15399 del 9 giugno 2025, che ribadendo la differenza tra tributi armonizzati (quelli a valenza europea come l’IVA) e gli altri tributi, squisitamente nazionali, contiene anche una interessante precisazione.
Più volte abbiamo letto che l’obbligo del contraddittorio deve rispondere anche alla “prova di validità” nel senso che si deve dovrebbe dimostrare che in caso di contraddittorio preventivo il contribuente avrebbe potuto mutare l’orientamento dell’Agenzia modificando, quindi il contenuto dell’atto di rettifica, e più volte abbiamo sottolineato come tale pretesa: se avessi potuto discutere preventivamente non vi sarebbe stata quella certa ripresa, sia irragionevole perché totalmente basata su percezioni unilaterali.
La Cassazione, nella pronuncia citata, specifica che la c.d. prova di resistenza delle argomentazioni preventive non vuol dire dimostrare che queste argomentazioni avrebbero portato all’annullamento dell’atto, perché alle parti del procedimento (amministrazione e contribuente) non deve richiedersi nella fase endo-procedimentale capacità di critica e valutazione delle complesse allegazioni documentali pari a quelle demandate all’organo giudiziario in sede processuale.
Una doverosa precisazione, quindi: la c.d. prova di resistenza del contraddittorio preventivo non vuole sostituirsi alla valutazione dei giudici, ma semplicemente poter confermare che le serie argomentazioni del contribuente, se vagliate dall’Amministrazione, avrebbero potuto incidere sul contenuto dell’atto di accertamento.
Allora, alla luce anche di questo importante parere, dobbiamo concludere che la c.d. prova di resistenza tante volte pretesa deve essere una prova di ragionevolezza, e dimostrare che il contraddittorio preventivo non sarebbe stato solo un espediente dilatorio ma aveva contenuti di dialettica costruttiva.
Questa sì che è chiarezza espositiva, sia pure tra le righe di una pronuncia per altro scontata, ma l’abbiamo riscontrata per la prima volta solo ora che del contradditorio preventivo si parla in altra forma!
Ma come diceva il Maestro Manzi, non è mai troppo tardi!
Gazzetta Tributaria 122, 09/07/2025
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