01 Lug SPESE DI RAPPRESENTANZA E PUBBLICITÀ: DUE MONDI CHE NON SI INTEGRANO. (Gazzetta Tributaria n.115/2025)
115 – Una recente pronuncia, negativa per il contribuente, contiene una precisazione di sicura rilevanza.
Uno degli argomenti più controversi nel mondo dell’apprezzamento delle poste tributarie è il campo, dai confini sfumati, dei costi che spaziano tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità, (tipicamente le sponsorizzazioni) con l’avvertenza che le seconde sono interamente deducibili mentre le prime soggiacciono a percentuali di deducibilità limitata e rapportate al l’ammontare dei ricavi prodotti.
Naturalmente, e su questo insiste giustamente l ‘Agenzia, le spese ovunque collocate devono avere i requisiti di inerenza, congruità ed effettività.
Diviene particolarmente labile l’apprezzamento sul contenuto della inerenza, dato che tipicamente la spesa di rappresentanza non comporta la spedita diretta ed immediata del nome del prodotto ma può avere un’utilità indiretta (si pensi all’ENI che sponsorizza una serata alla Scala, che vale solo per notorietà dell’azienda).
Ancora deve essere valutato con attenzione il concetto di congruità, per cui il “negozio all’angolo” fatica a giustificare un investimento rilevante per la festa del paese!
La pronuncia della Cassazione n. 16698 del 23 giugno 2025 ripete tutte queste limitazioni con una precisione quasi “chirurgica” per negare (per altro anche le due sentenze di merito erano negative) la deducibilità a taluni costi sostenuti da un’impresa (una cifra limitata!).
Ma la pronuncia merita la massima attenzione, e per questo viene ripresa dalla GAZZETTA TRIBUTARIA, per la emblematica affermazione che è contenuta a pag.5, dove si legge che “Un’eccezione al regime generale previsto dalla disposizione dinnanzi citata (art.109 c.5 TUIR)era costituito dall’art.90 comma 8 della L.n.289 del 2002, abrogato dall’art.52, comma 2 lettera a) del D.Lgs.n.36 del 2021, che in tema di deducibilità delle spese di sponsorizzazione di società e associazioni sportive dilettantistiche fissava una presunzione assoluta di inerenza e congruità” ribadito poi dall’art.12 dello stesso decreto.
In una ordinanza che è contraria agli interessi del contribuente è importante che la Suprema Corte di Cassazione senta il bisogno di ribadire che le spese di sponsorizzazione e di sostegno allo sport dilettantistico, fino a € 200.000/anno, sono ex legge inerenti, congrue ed effettive.
Certamente devono essere verificate in fatto le circostanze della sponsorizzazione, ma una volta accertato che questa è avvenuta non vi è necessità, e lo ha ribadito la Cassazione una settimana fa, di dimostrare inerenza, effettività e congruità: questo nonostante, come è ben noto, vi sono una serie continua di accertamenti, che vengono poi regolarmente annullati, da parte dell’Agenzia che negano la deducibilità assoluta delle spese per lo sport dilettantistico,
E pensare che è tutta salute!
Gazzetta Tributaria 115, 01/07/2025
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