05 Giu SOTTO LA SIGLA …… NIENTE! (Gazzetta Tributaria n. 75/2026)
75 – Si moltiplicano gli interventi del Supremo Collegio sulla non obbligatorietà di un preciso linguaggio telematico.
Fino ad una decina di anni fa tutti i rapporti formali con la Pubblica Amministrazione avvenivano mediante l’invio o la ricezione di appositi moduli, ed a volte l’utilizzo di moduli sbagliati poteva anche comportare sanzioni o la nullità degli atti.
Interviene poi il sistema telematico, con indubbie semplificazioni (chi scrive ricorda quando verso l’ultimo giorno di maggio dallo studio si muovevano due o tre “portatori” con pacchi di dichiarazioni dei redditi cartacee (decine di chilogrammi) che venivano depositate presso gli appositi sportelli del Comune!).
A volte però la sofisticazione porta a complicazioni formali nelle quali interviene “a gamba tesa” anche la Corte di Cassazione, con una affermazione pragmatica condivisibile: non può essere l’uso di un certo linguaggio informatico a inficiare un comportamento legittimo!
Un contribuente aveva opposto la validità di una cartella di pagamento notificata all’indirizzo di posta elettronica secondo le modalità specifiche riguardanti le vicende tributarie; dopo due sentenze di segno opposto nei gradi di merito (vittorioso il contribuente e poi sconfitto) la società ricorre in Cassazione eccependo che la cartella notificata via PEC, in formato .pdf e non .p7m (nel secondo è obbligatoria anche la firma digitale) rendeva nullo tutto il procedimento.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13266 del 8 maggio 2026 respinge tutte le eccezioni formali avanzate dal contribuente promuovendo, in termini sostanziali, una patente di regolarità verso tutti gli atti correttamente predisposti, anche se i linguaggi grafici utilizzati possono differire da quelli indicati nelle istruzioni.
Abbiamo già ricordato (Gazzetta Tributaria n. 21/2025 e n. 30/2026) come mano a mano la Corte Suprema tenda a privilegiare la sostanza dei procedimenti e non semplicemente l’applicazione sofistica di particolari inutili; la nuova struttura del processo tributario telematico, in cui tutti gli atti prodotti immediatamente finiscono in un “fascicolo telematico” che non ammette modifiche e interventi, rappresenta una sufficiente garanzia di regolarità anche se taluni aspetti marginali sono stati trascurati; questa è la sostanza dell’ordinanza citata che dedica ben 12 pagine alla completa disanima delle particolarità tecniche anche dei linguaggi informatici, per poi respingere tutti i reclami del contribuente che è stato condannato anche alle spese di lite.
In sostanza non è il linguaggio usato ma la regolarità dell’azione a condizionare il comportamento: da sola, sotto la sigla grafica, non c’è niente!
Ricordiamo che lo Statuto del Contribuente impone il principio di collaborazione e buona fede nel rapporto tra le parti; se c’è buona fede anche l’uso di un linguaggio graficamente impreciso non può minare la sostanza della posizione di ciascuna parte.
E’ la Cassazione che stimola le Corti di Merio ad semplificare le interpretazioni: quasi un mondo sottosopra!
Gazzetta Tributaria 75, 05/06/2026
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