13 Lug SOCIETA’ A RISTRETTA BASE SOCIALE: QUANDO SI ARRIVA AD “INVENTARE” UN DIVIDENDO! (Gazzetta Tributaria n. 101/2026)
101 – Uno dei principi oramai inscalfibili salvo un intervento auspicato, dell’attuale normativa tributaria riguarda la presunzione di utili distribuiti ai soci derivante da rettifiche fiscali alla società.
Sembra sia iniziata, da parte della Corte di Cassazione, una stretta decisa nei confronti della c.d. trasparenza fiscale per le società a ristretta base societaria.
Quando una società ha pochi soci, magari appartenenti alla stessa famiglia, una rettifica del reddito della società stessa si presume si sia trasformata in disponibilità di utili percepiti dai soci, che vengono quindi anche tassati personalmente.
La Corte di Cassazione, continuamente investita deli reclami sulla legittimità di questa catena di presunzioni, ha ribadito con una interpretazione assolutamente invariata nel tempo, che tale presunzione è fondata ed applicabile, salvo la possibilità del socio di dimostrate che il presunto utile “nero” non sia stato distribuito (la c.d. prova diabolica!).
La convinzione della Cassazione è dimostrata dalle due recenti pronunce n. 20189 del 16 giugno 2026 e n. 22570 del 1 luglio 2026 che meritano un approfondimento, come magistralmente richiamato da Andrea Vasapolli su Il Sole 24 Ore dell’11 luglio scorso.
Si deve notare che entrambe le ordinanze risultano emesse da un collegio che ha identici presidente e relatore, quindi vi è una sorta di applicazione automatica a certi giudici di talune problematiche.
Particolarmente la seconda pronuncia contiene elementi di difficile comprensione.
Il caso è questo.
Una società realizza nel 2011 una plusvalenza; la registra in bilancio, questa concorre alla formazione dell’utile dell’esercizio ma ai fini fiscali opta per il frazionamento della plusvalenza in cinque esercizi, (art.86 TUIR); nei due ultimi esercizi interessati omette di operare la variazione in aumento della quota di plusvalenza differita nella dichiarazione dei redditi.
Il bilancio, l’utile civilistico non è interessato da questa omissione, che determina solo rettifiche (positive o negative) ai fini fiscali nella misura dell’imponibile.
A seguito dell’accertamento alla società per la mancata iscrizione della quota di plusvalenza nel 2014 e 2015 viene emesso anche, per trasparenza, ai soci l’accertamento pro quota relativo al presunto reddito non dichiarato.
Nonostante la difesa al contribuente viene dato loro torto nei tre gradi di giudizio, con l’affermazione che comunque una modifica dell’imponibile della società deve riverberarsi sui soci, ed a nulla sono valse le contestazioni che nel caso di specie l’utile, intero, era stato imputato al bilancio dell’anno di conseguimento, e solo fiscalmente ripartito.
Quindi negli anni successivi non vi è stato alcun interessamento del bilancio della società ed erroneamente la motivazione afferma “…le rate della plusvalenza naturata che sono comunque elementi patrimoniali attivi che sarebbero stati in grado di aumentare l’imponibile….”, mentre è palese che con lo stato patrimoniale la ripartizione in rate “fiscali” non ha nulla da spartire!
Nella pronuncia n. 20189 addirittura si afferma che qualora la partecipazione “ristretta” viene realizzata con una successione societaria (i soci partecipano ad una società che partecipa a quella accertata) l’Agenzia può colpire direttamente i soci senza dover emettere un avviso di accertamento alla società c.d. interposta!
In entrambe le pronunce citate i contribuenti, soccombenti, non solo sono stati condannati alle spese di lite, ma anche al pagamento di una indennità per lite temeraria e un versamento alla Cassa Ammende, con una pronuncia che sembra vessatoria.
Non possiamo che augurarci che con l’entrata in vigore del “nuovo mondo” fiscale dal 2027 vi sia un intervento anche nei confronti di questo accanimento che, tra l’altro, allontana i grandi capitali dell’investimento in Italia.
Gazzetta Tributaria, n. 101, 13/7/2026
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