17 Nov SE NEPPURE IL GIUDICE DI….ROMA….? (Gazzetta Tributaria n. 188/2025)
188 – La pervicace resistenza anche della Cassazione, all’adeguamento alla sentenza di assoluzione piena nei suoi riflessi tributari.
Poco più di un mese fa ricordavamo nuovamente la frase che Bertold Brecht attribuisce al mugnaio in cerca di giustizia “Ci sarà pur un giudice a Berlino….” (GAZZETTA TRIBUTARIA n. 168/2025).
Di recente una presa di posizione di FISCO OGGI (la rivista dell’Agenzia delle Entrate) e della Corte di Cassazione fanno dubitare anche della indipendenza di questo Giudice, che non è a Berlino ma a Roma!
FISCO OGGI del 14 novembre titola trionfante “L’assoluzione in sede penale non risolve il giudizio tributario” ribadendo un principio ben noto agli operatorio di questo specifico contenzioso: l’assoluzione penale vale come prova che deve essere valutata dal giudice tributario, ma non esplica efficacia automatica.
Ma l’ordinanza della Corte di Cassazione che rappresenta il pretesto per l’intervento di FISCO OGGI suscita grande sconcerto e fa dubitare dell’indipendenza, in quella pronuncia, del Supremo Giudice.
Infatti il commento all’ordinanza n. 26467 del 1° ottobre 2025 sembra prescindere all’esame critico della sentenza di appello impugnata, per aderire aprioristicamente al concetto di ”voluntas punendi”.
La fattispecie in esame è la seguente: viene svolta una complessa indagine di Polizia Tributaria in relazione ad una presunta frode carosello con l’emissione di fatture fasulle; in tale indagine un soggetto viene dichiarato amministratore di fatto delle società “cartiere” e come tale riceve gli accertamenti sulla presunta disponibilità personale dei proventi dell’attività illecita; il ricorso in primo grado viene respinto, ma il conseguente appello della parte privata ottiene ragione perché nel frattempo è stata pubblicata, e non impugnata , la sentenza penale della Corte di Appello che assolveva il contribuente “per non avere commesso il fatto”.
I Giudici Tributari dell’appello, nella loro sentenza, si premurano di specificare che la sentenza penale non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ma che la stessa è stata valutata come elemento di prova per mandare indenne dagli accertamenti il contribuente.
L’Agenzia ricorre in Cassazione e la Suprema Corte, con l’ordinanza indicata, cassa con rinvio la sentenza di appello perché i giudici tributari non hanno valutato anche gli elementi di prova forniti dall’Agenzia, che a nostro giudizio appaiono travolti dall’assoluzione per non avere commesso il fatto!
Appare emblematico quel passaggio dell’ordinanza in commento che afferma che è appena il caso di evidenziare che il contribuente …… nemmeno si sia premurato di provvedere a documentare, in maniera adeguata, l’eventuale irrevocabilità della sentenza penale di assoluzione…. (fatto che è già acclarato nella sentenza di secondo grado).
Quindi cassazione con rinvio e assisteremo ad un altro balletto rituale, con i giudici della Corte Regionale che dovranno ripetere la sentenza così cassata.
Si resta sconcertati: vi è una sentenza che afferma che Tizio non ha commesso un fatto; questa sentenza è definitiva; a seguito di questa sentenza un giudice afferma che non possono esservi conseguente per Tizio per il fatto non commesso; la Cassazione rimanda in appello per chiedere conferma che se Tizio non ha co.mmesso il fatto non può essere sanzionato!
Anche il povero mugnaio di Postdam potrebbe aver qualche incertezza nella sua fiducia!
Gazzetta Tributaria 188, 17/11/2025
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