09 Dic SE L’ECONOMIA VA IN TAXI! (Gazzetta Tributaria n. 198/2025)
198 – Il rimborso spese ai dipendenti sta assumendo un rilievo da “elemento cardine” della fiscalità d’impresa!
Certamente il taxi, ed i suoi succedanei NCC o UBER e simili sono validi ausili alla mobilità in genere dei cittadini, consentendo di raggiungere mete altrimenti difficoltose, ma negli ultimi tempi sembra che questi supporti alla mobilità ed i relativi costi siano diventati protagonisti della scena fiscale italiana.
Nel giro di pochi giorni l’Agenzia delle Entrate e l’Assonime (in sostanza il vertice fiscale pubblico e quello dell’imprenditoria privata) hanno affrontato sotto due diverse ottiche la c.d. problematica dei rimborsi spese di trasferta se pagate in contanti dai dipendenti.
Comincia l’Assonime con la circolare n. 26/2025 del 3 dicembre 2025 con un approfondito esame della platea dei c.d. mezzi di pagamento tracciabili, cercando di espandere lo scenario, normalmente circoscritto a carte di credito e bonifici, anche agli altri strumenti che la tecnologia oggi mette a disposizione, come i programmi Paypal e Satispaye simili, oppure quelli connessi alle piattaforme Apple o Google.
Questo perché il legislatore ha voluto restringere il regime di esenzione per il percipiente e di deducibilità per l’erogante dei rimborsi pese di trasferta (vitto, alloggio, trasporto ecc.) nell’intento di razionalizzare il settore, obbligando ad utilizzare solo strumenti informatici.
Chi opera nel campo dei conti d’impresa avrà certamente memoria dei “pacchi” di ricevute anonime che venivano allegate alla richiesta di rimborso spese, e la stringente regola sulla tracciabilità dei pagamenti come introdotta dal DL 84/2025 vuole eliminare tutta questa area incerta, ma rischia di eccedere nei formalismi.
Non è da meno l’Agenzia delle Entrate che con la risposta n.302 del 4 dicembre 2025 (coincidenza, ma il giorno dopo l’Assonime!) si pronuncia sul quesito formulato da un Ministero in relazione alle spese rimborsate ai dipendenti in missione.
L’Agenzia ribadisce che anche la qualifica pubblica del dipendente ministeriale non giustifica deroghe alla normativa, e se il dipendente ha pagato in contanti il taxi, anche con regolare ricevuta, il relativo rimborso deve essere assoggettato a ritenuta fiscale secondo l’aliquota marginale dello scaglione dello stipendio.
Questo vuol dire, anche, che il dipendente si troverà un maggior imponibile ed una maggiore imposta a fronte di un finto reddito, in quanto il taxi è stato regolarmente pagato ma il percipiente reddito di lavoro dipendente non può dedurre alcun costo dal proprio reddito!
Nell’arco di due giorni, quindi, mentre la maggior parte degli italiani si preparava, magari anche con il taxi, al Ponte dell’Immacolata, i due massimi organismi di regolazione del panorama impositivo si pronunciano in modo conforme sul “problema” dell’imponibilità o meno del rimborso delle spese sostenute dal dipendente per l’uso dell’auto pubblica!
Non osiamo pensare a quanto impegno e coordinamento di valutazioni sia stato necessario per emanare i due documenti.
Ma è possibile che una dimensione assolutamente bagatellare del mondo delle imprese e del loro funzionamento (il rimborso delle trasferte dei dipendenti!) debba avere simili manifestazioni pressoché coincidenti?
Allora l’economia italiana, forse, va veramente in taxi!
Gazzetta Tributaria 198, 09/12/2025
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