12 Set SCUSATE, ABBIAMO SBAGLIATO, E LA BENZINA NON DEVE PAGARE DUE VOLTE L’IVA (Gazzetta Tributaria n. 155/2025)
155 – Un altro, freschissimo, argomento automobilistico/fiscale sottolinea la rilevanza del mondo dell’auto!
Nel numero precedente della nostra GAZZETTA ci siamo soffermati sul costo delle migliorie individuali (optional) nell’auto in uso al dipendente; subito l’Agenzia ci propone un altro spunto automobilistico, a riprova dell’attenzione che questo argomento riveste.
Ma questa volta dobbiamo anche registrare una “marcia indietro” dell’Agenzia che riconosce di avere tratto in inganno i contribuenti, e scusate se è poco!
Viene chiesto all’Agenzia quale è il corretto comportamento in relazione alla ricarica di una carta prepagata che viene utilizzata per fare rifornimento di carburante presso una determinata stazione di servizio.
A fronte della ricarica viene rilasciata apposita fattura con l’addebito dell’IVA sull’importo caricato.
Ma il consumatore quando effettua il rifornimento di carburante viene addebitato di un importo legato al prezzo ufficiale di vendita del carburante, che per legge è IVA compresa.
Siamo quindi in presenza di un raddoppio di IVA su quella determinata fornitura.
Ecco il quesito rivolto all’Agenzia, che con la riposta n. 235 del 10 settembre 2025 prende posizione riconoscendo il problema ed offrendo una soluzione magari forzata ma preziosa per risparmiare un indebito aggravio di imposta.
La ricarica alla carta prepagata viene considerata un buono corrispettivo “multiuso” così come i ticket-restaurant e quindi la ricarica del titolo di spesa diviene solo una operazione finanziaria, esclusa da IVA, mentre l’imposta sarà pagata al momento dell’utilizzo dell’importo disponibile; se invece il buono fosse monouso (vale per quell’acquisto) sarebbe stato giusto assoggettare ad IVA l’emissione.
L’Agenzia precisa, quindi, che per le fatture di ricarica già emesse può essere attivata la procedura della nota di variazione (art.26 IVA), ma tale procedura può essere applicata sono entro un anno dall’effettuazione dell’operazione; altrimenti deve essere chiesto il rimborso (art.30-ter IVA) direttamente all’Agenzia dell’IVA indebitamente applicata alla ricarica e versata allo Stato.
Le ultime righe della risposta meritano una grande attenzione, perché l’Agenzia, nel confermare che tale interpretazione annulla quanto stabilito nel 2018 con una circolare afferma che la giustificazione dell’eventuale richiesta di rimborso oltre il termine annuale di rettifica è rappresentato dal legittimo affidamento del contribuente al precedente documento di prassi, con questa risposta annullato.
Non è frequente trovare in chiaro il riconoscimento che il contribuente che si è fidato delle indicazioni ufficiali non deve essere danneggiato nel caso queste indicazioni siano errate!
Da oltre vent’anni l’art.10 dello Statuto del Contribuente richiama la “TUTELA DELL’AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE” del contribuente, ma in genere viene visto come affermazione di principio slegata dalla funzionalità operativa.
Questa volta troviamo espressamente sottolineato, in una risposta ufficiale che promana dall’Agenzia, che il “legittimo affidamento” rappresenta un bonus per il cittadino!
E non è poco.
Gazzetta Tributaria 155, 12/09/2025
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