SCHERZA COI FANTI E LASCIA STARE I SANTI! (Gazzetta Tributaria n.120/2025)

SCHERZA COI FANTI E LASCIA STARE I SANTI! (Gazzetta Tributaria n.120/2025)

120 – Un problema di territorialità IVA legato alla devozione verso Don Bosco.

 

La frase presa dal primo atto di TOSCA di G. Puccini si adatta perfettamente al problema tributario affrontato da una recente pronuncia della Suprema Corte.

Certamente la fattispecie è insolita e merita di essere sommariamente riassunta.

Una società di trasporti internazionali è stata incaricata da due associazioni ONLUS di curare la parte logistica del “pellegrinaggio” che l’Urna con i resti di DON GIOVANNI BOSCO ha effettuato nel mondo negli anni 2012, 2013, 2014 in occasione delle celebrazioni del secondo centenario della nascita.

L’Agenzia delle Entrate ha contestato alla società il mancato assoggettamento ad IVA delle spese logistiche relative a tale trasporto (costi di vero e proprio trasporto, alloggio e vitto degli autisti, affitto dei mezzi, organizzazione), ma sia le Commissioni tributarie di merito che la Corte di Cassazione sono state di diverso avviso.

Infatti con sentenza n.16608 del 20 giugno 2025 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia che pretendeva di sottoporre ad IVA le spese sopra indicate.

L’interpretazione dei Supremi Giudici è stata che, posta la non assoggettabilità ad IVA delle prestazioni culturali ed artistiche di servizi in genere secondo l’art.7quinques del D.P.R. 633/72, anche i servizi di trasporto, logistica e simili legati al “pellegrinaggio” delle spoglie del Santo nei cinque continenti dovevano essere considerate come accessorie alla prestazione principale (trasporto internazionale) e in quanto tali godevano del regime di non imponibilità.

Quindi la Suprema Corte ha stabilito che il fatto che la prestazione principale (organizzazione di una attività culturale, artistica o ricreativa) rientrasse nel campo della esclusione da IVA, anche le componenti ad essa accessorie godevano dello stesso trattamento, anche se in termini assoluti queste specifiche operazioni costituivano l’oggetto commerciale proprio dell’attività della società di trasporti resistente.

Nella valutazione della non imponibilità IVA ha giocato anche il fatto che le committenti fossero due associazioni ONLUS, quindi non soggetti IVA, e che la prestazione abbia avuto un oggettivo carattere di internazionalità svolgendosi in tutti i continenti.

È interessante, tra l’altro, il richiamo alla rilevanza del carattere accessorio della prestazione “commerciale” rispetto all’attività principale, che gode della non imponibilità IVA, a prescindere dalla persona che la esegue.

Quindi anche una società commerciale “ordinaria” può svolgere attività accessorie per una prestazione non imponibile che, anche se rientranti nella propria attività specifica vengono attratte nella sfera di esclusione.

E Don Bosco ha viaggiato per il mondo senz’IVA.

 

Gazzetta Tributaria 120, 08/07/2025

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