06 Feb ROTTAMAZIONE: MANO A MANO LE MAGLIE SI STRINGONO! (Gazetta Tributaria n. 16/2026)
16 – Analizzando in dettaglio le norme della “nuova” rottamazione quinques si scoprono riduzioni di discrezionalità.
La nuova politica di raccolta di “briciole” di crediti fiscali datati e forse altrimenti irrecuperabili ha avuto un nuovo debutto con la c.d. rottamazione quinques (legge n.199/25 art.82-101).
Esaminando con attenzione (dopo il commento ironico riportato in Gazzetta Tributaria n. 2/2026) sia le norme di legge che le Risposte Ufficiali (FAQ) che l’Agenzia – Riscossione ha già emesso si deve notare come, ferma restando la convenienza oggettiva della possibilità di definizione dei carichi pregressi senza sanzioni e interessi, sia attenuato quel clima di “ampio perdono generalizzato” che aveva connotato le precedenti sanatore.
Intanto l’oggetto della definizione è molto ridotto, dato che si tratta solamente delle imposte dirette da dichiarazione e multe da circolazione stradale, portate da iscrizioni a ruolo in un certo intervallo di tempo (2000/2023): niente prima, niente dopo, niente imposte indirette, niente contributi legati alle imposte, niente imposte derivanti da accertamento o da sentenza, niente iscrizioni di sole sanzioni, niente imposte locali (salvo intervento specifico comune per comune).
In precedenza la platea era molto più ampia!
Viene ridotta (sia pure di poco) anche la durata della possibile rateizzazione:; nella richiesta ordinaria la Riscossione concede 84 rate mensili, sette anni, facilmente elevabili a 120 rate – dieci anni.
Qui parliamo di una domanda variabile da una a 54 rate bimestrali (9 anni) tanto per rendere poco omogenea la panoramica dei vari adempimenti!
Ma la rigidità del legislatore appare significativa ove si controlli la tassatività delle modalità di adempimento.
E’ norma generale, ricompresa nel corpus delle attuali leggi sulla riscossione, l’apprezzamento del lieve inadempimento regolato dal terzo comma dell’art.15 ter D.P.R.602/73 (pagamento errato per pochi giorni o poco di meno), ma invece la nuova norma di sanatoria non consente “oscillazioni”.
Le rate debbono essere tassativamente pagate per intero alla scadenza, senza possibilità di lievi slittamenti, e quindi la scadenza bimestrale diviene un punto fermo, senza elasticità.
Eppure il concetto di lieve inadempimento appariva una conquista di civiltà, dato che l’adempimento spontaneo magari due giorni dopo la scadenza dimostra una volontà positiva senza necessità di essere raggiunti da intimazioni e diffide, ma il nostro legislatore ha voluto questa volta, invece, una norma rigida e non flessibile.
Questo non vuol dire che la rottamazione non sia conveniente, ma con l’avvertenza che sino a pagamento dell’ultima rata vi sarà il rischio di una “rovinosa inadempienza”
Gazzetta Tributaria 16, 06/02/2026
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