06 Ott RIVINCITA DELLA RACCOMANDATA (Gazzetta Tributaria n. 166/2025)
166 – Il mezzo postale rimane l’unico che renda valida una notifica indiretta a soggetti privati.
In un mondo sempre più condizionato dall’informatica, e dalla sua derivazione “l’Intelligenza Artificiale”, interviene la Cassazione per ricordare che le norme formali, anche se datate, devono essere rispettate per una valida notifica di atti.
Viene quindi riesumata la “Raccomandata” cartacea, che pareva destinata al Museo, con la sua busta di solito verde e magari con una costellazione di francobolli, per la gioia di pochi appassionati che credevano tramontata l’era del collezionismo filatelico.
Ripercorriamo sommariamente le norme sulle notificazioni tributarie.
Ai sensi dell’art.60 D.P.R. 600/73 (il testo del decreto sull’accertamento che ha compiuto cinquant’anni) nel caso di consegna a persona diversa dal destinatario deve essere effettuato anche l’invio di una raccomandata all’intestatario dell’atto che informi della consegna, e senza tale atto postale la notifica è nulla.
Questo che veniva considerato un accessorio inutile è stato ribadito come essenziale dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 24 settembre 2025 n. 26069 che tra l’altro rappresenta una sorta di “summa” degli adempimenti necessari in sede di notifica.
La Corte effettua una ampia panoramica delle varie situazioni possibili in caso di difformità tra residenza anagrafica, domicilio eletto e domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi (sono tutte fattispecie che possono rilevare per le comunicazioni dal Fisco), e richiama i propri precedenti che risalgono a dieci anni fa sulla inderogabilità della spedizione della raccomandata al destinatario quando la consegna sia avvenuta a persona diversa dall’intestatario, e viene anche ribadito che il fatto che il firmatario della relata si sia dichiarato familiare convivente non esenta dall’obbligo di tale raccomandata.
Quindi la notifica anche effettuata a membri della famiglia, e non solo al classico portiere, non è perfezionata se non dopo l’invio della raccomandata al titolare dell’atto.
Il citato art.60/600 non condiziona la validità della notifica al ricevimento della raccomandata aggiuntiva, ma limita l’adempimento alla spedizione dii questa ulteriore raccomandata, purché ad un indirizzo valido.
Naturalmente tutte queste formalità, che possono anche sembrare complesse, non hanno significato quando la notifica è fatta, ovunque, a mani del destinatario, perché in questo modo lo scopo dell’informazione è certamente raggiunto.
Mentre l’avvento dell’informatica ha rivoluzionato lo spazio e gli adempimenti per le notifiche per le parti professionali, con la scomparsa dell’ufficiale giudiziario che notifica, così non è nei confronti dei privati, per i quali il domicilio digitale è ancora un optional.
Per adesso vince la tradizione postale!
Gazzetta Tributaria 166, 06/10/2025
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