11 Set RITORNA IL “VIAGGIO PROMOZIONALE” CON LA VENDITA DI PENTOLE! (Gazzetta Tributaria n. 126-2026)
126 – La giustizia comunitaria deve occuparsi di un fenomeno diffuso decine di anni fa: i viaggi promozionali con vendita di beni a bordo del pullman!
Negli anni ’90 in Europa (questa dimensione geografica si ricava dal fatto che il problema che affrontiamo nasce da una contestazione tedesca) erano diffusi i momenti turistico/commerciali dei c.d. viaggi/pentole, prassi che ora sembra tramontata, soppiantata dalle tante proposte on line di sconti e promozioni.
Veniva offerto a prezzo irrisorio o senza corrispettivo un viaggio in giornata verso una meta turistica nota, colazione, pranzo e presentazione/vendita di articoli per la casa (batterie di pentole, biancheria ecc.).
Scopriamo che in Germania questa prassi era definita “viaggi caffè” con sicura analogia a quanto descritto, ed è sorto un dubbio interpretativo in relazione alla collocazione IVA dei costi dell’operazione e la detraibilità dell’IVA a monte.
Il problema, che potrebbe avere anche una più ampia risonanza, deriva dal fatto che l’operatore commerciale acquista da un’agenzia di viaggi, che gode di un regime IVA agevolato (in Italia ex art.74 – ter/IVA) la componente turistica, riscuote dal partecipante un prezzo spesso simbolico o talvolta nullo e copre i costi residui del pacchetto viaggio/ristorazione con i margini della vendita dei propri prodotti, contando sul fatto che il partecipante, lieto dell’occasione offerta, è ben disposto all’acquisto.
Il Governo tedesco turistico ha avuto il dubbio sul trattamento IVA dell’operazione tanto da interessare la Corte di Giustizia Europea, che ha emesso la sentenza C-565/2024 del 10 settembre 2026 con un chiarimento significativo.
Anche se azienda commerciale “tradizionale” nel caso dei costi dei viaggi/pentole l’impresa viene parificata all’agenzia di viaggi se ha svolto, di fatto, un ruolo di intermediaria: acquista servizi turistici e li rivende, eventualmente anche in perdita, ai turisti/acquirenti di pentole.
Quindi essendo parificato all’agenzia di viaggi anche il “produttore di pentole” non può detrarre l’IVA sui servizi acquistati, secondo il meccanismo tipico delle Agenzie di Viaggio; l’unico caso che consente una detrazione dell’IVA sugli acquisti è l’effettuazione di viaggi promozionali senza addebito di nulla ai partecipanti.
In questo caso cade l’equiparazione di fatto ad una Agenzia Viaggi e quindi i costi sostenuti, cui non corrispondono neppure marginalmente ricavi per la rivendita dei servizi, sono interamente deducibili con l’IVA detraibile.
Certamente stupisce che la Corte di Giustizia EU abbia dovuto occuparsi dei “viaggi caffè” tramontati da oltre un decennio, e questo non fa che ribadire come tutte le attività economiche possano presentare risvolti fiscali di peculiare interesse: una complicazione sulle tasse non si nega a nessuno!
Gazzetta Tributaria, n. 126/2026, 11/09/2026
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