28 Mag RIMBORSO AD OSTACOLI: OGNI SCUSA PER NON EROGARE (Gazzetta Tributaria n.96/2025)
96 – Le istanze di rimborso vengono spesso fermate per carenze formali che trovano il supporto della Cassazione!
Per due giorni di seguito il periodico dell’Agenzia FISCO OGGI si dedica ad approfondire aspetti procedurali della domanda per rimborsi di imposte, negati per motivi formali (con soddisfazione dell’Agenzia!)
Le argomentazioni sviluppate dai supremi giudici meritano una sottolineatura per evitare di incorrere negli stessi errori, che essendo accertati troppi anni dopo l’esercizio del diritto non consentono di recuperare quell’importo magari dovuto.
Il primo aspetto riguarda la fattispecie del rimborso di crediti fiscali risultanti dalla dichiarazione, commentati da FISCO OGGI del 27 maggio 2025.
La Corte di Cassazione, con una recentissima pronuncia ha affermato il principio che un atto di rimborso parziale di un importo richiesto ha valore di rigetto dell’istanza di rimborso a suo tempo presentata (per la parte non eseguita). Pertanto se non viene impugnato nel termine ordinario di 60 giorni dalla notifica diviene definitivo e la successiva causa per richiede la differenza diventa improcedibile per inammissibilità del ricorso, stante la decorrenza del termine.
Trattandosi di una situazione di inammissibilità questa può essere eccepita in ogni grado del processo, anche d’ufficio.
Inoltre, trattandosi di una inammissibilità per decorso della scadenza non sono ipotizzabili operazioni di rimessa in termine.
Una pietra tombale su una speranza di rimborso.
Il giorno dopo FISCO OGGI ritorna sull’argomento “rimborso” per segnalare che con un’ordinanza di aprile, n.10603 del 23 aprile 2025 la Corte di Cassazione ha ribadito che una domanda di rimborso di ritenute subite per essere “giuridicamente valida” deve portare l’indicazione, in chiaro, degli estremi di versamento, dell’importo versato e dell’importo richiesto in restituzione, oltre a esplicitare i motivi.
Mancando tali dati analitici la domanda non è in grado di provocare un silenzio rifiuto di restituzione, presupposto necessario per instaurare un contenzioso, e quindi ogni domanda di rimborso diventa improcedibile.
Notiamo che in questo caso la Corte di Cassazione, essendo l’originario ricorso proposto da una pubblica dipendente in pensione, e per un importo limitato ha condannato la ricorrente (privata) alle spese di lite che sono state determinate in € 800 (cifra assolutamente limitata e non comune!).
Anche gli Ermellini hanno avuto pietà!
La conclusione che si può trarre è che la domanda di rimborso non deve essere presa “sotto gamba” in quanto vi sono taluni contenuti obbligatori da rispettare e l’Agenzia è sempre in agguato per evitare uscite di cassa, sollevando eccezioni e rilievi.
Certamente deve essere sconsigliato ogni intervento fai da te!
Gazzetta Tributaria 96, 28/05/2025
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