06 Ago RESISTERE, RESISTERE, RESISTERE……CONTRO LA RISCOSSIONE. (Gazzetta Tributaria n.148/2025)
148 – Perentoriamente viene confermata l’obbligatorietà dell’impugnativa dell’intimazione di pagamento per poter far valere la prescrizione.
Abbiamo ricordato l’affermazione (che ha circa 25 anni!) dell’allora Procuratore della Repubblica di Milano che contestava le denunce contro il pool di Mani Pulite, per rendere evidente il significato delle pronunce della Cassazione sulla necessità dell’impugnazione dell’intimazione di pagamento, o atto succedaneo, a suo tempo notificata, anche se relativa a crediti prescritti.
Siamo in presenza di un caso di riesumazione di un diritto di credito altrimenti inesistente ma che in mancanza di contestazione dell’atto successivo (intimazione) torna ad essere efficace e non dalla data originaria ma da quella successiva.
Così ribadisce la recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 20476 del 21 luglio 2025 che accoglie l’impugnativa dell’Agenzia Riscossione in ordine alla efficacia, a livello di cristallizzazione del diritto di credito a seguito della mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento a suo tempo notificata.
È comprensibile che il “normale contribuente”, ricevendo un atto di riscossione (intimazione) magari relativo a cartelle di 15 anni prima (sembra incredibile ma ci è capitato di vederne!) ritenga tutto superato dalla ordinaria prescrizione e trascuri ogni azione contro l’intimazione.
ERRATO!
La Cassazione ribadisce che “……(l’atto di intimazione di pagamento) ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell’anzidetto termine”
Abbiamo riprodotto il principio di diritto che la Suprema Corte esprime nella sentenza in commento, per segnalare come quell’orientamento che già si era manifestato all’inizio di anno (ordinanza 6436 dell’11 marzo 2025) non solo viene confermato ma viene con forza ribadito.
Quindi se vi sono ragioni da far valere il nostro contribuente deve impugnare tutti gli atti che promanano dall’Agenzia, dato che un eventuale silenzio potrebbe essere elemento di decadenza da ogni possibilità di fare valere successivamente la prescrizione.
Certamente il desiderio di “buttare via” una richiesta riferita a tanti anni prima può essere comprensibile, ma intervengono i Supremi Giudici a ricordarci che questa trascuratezza può costarci cara, perché la cristallizzazione dell’originaria pretesa rende nuovamente esigibile il credito a suo tempo azionato e successivamente dimenticato.
Ecco allora che torna in mente l’esortazione di Saverio Borrelli: resistere, resistere e impugnare tutto, altrimenti dovranno essere pagati tributi prescritti!
Gazzetta Tributaria 148, 06/08/2025
La Gazzetta Tributaria trasloca da p.za Diaz a v. Mayr 10, sempre a Milano; questo complesso spostamento che si concluderà a settembre potrà causare qualche ritardo e ci scusiamo in anticipo!
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