QUANDO LE MODIFICHE SONO INDICE DI DEBOLEZZA (Gazzetta Tributaria n. 125/2025)

QUANDO LE MODIFICHE SONO INDICE DI DEBOLEZZA (Gazzetta Tributaria n. 125/2025)

125 – L’ennesimo decreto correttivo fiscale approvato in bozza dal Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2025 puntualizza nuovi termini di collaborazione(!)

 

Una delle leggi più citate, e forse meno applicate comunemente, è rappresentata dallo Statuto del Contribuente (L.212/2000), e nell’ambito del corpus completo l’art.10 (tutela dell’affidamento e della buona fede) viene, a torto o a ragione, continuamente richiamato.

Il fatto che questo sia un punto “focale” è dimostrato anche dalla proliferazione degli aggiustamenti a detto articolo 10, rappresentati dall’aggiunta, quasi patologica, di articoli “bis, ter….nonies” come fino ad ora conteggiati.

L’art.10, nelle sue estensioni, deve essere letto anche in unione con gli art.6, e 6bis della stessa legge, per costruire un quadro di elementi legali di strutturazione della collaborazione con l’Amministrazione.

L’attenzione, con continui aggiustamenti, che il legislatore dedica a questi aspetti della costruzione di un percorso positivo con l’Amministrazione ha una ennesima riprova dalle indiscrezioni che traspaiono sul contenuto dell’ennesimo decreto correttivo fiscale dell’estate 2025.

Un primo aspetto è rappresentato dal fatto che viene sottolineato come, nell’ambito di quel tentativo (di facciata) di far passare come CONTRADDITTORIO PREVENTIVO l’obbligo di notificare al contribuente uno schema d’atto prima dell’accertamento, e consentirgli di svolgere le proprie considerazioni in merito nei 60 giorni successivi, non sono consentiti prolungamenti dell’intervallo, e quindi se il contribuente richiede l’accesso agli atti per verificare le prove raccolte il termine di risposta dell’Agenzia rimane nel più ampio intervallo dei 60 giorni.

In questo modo si depotenzia l’efficacia delle osservazioni!

Ancora, e siamo a livello dell’ovvio, si afferma che l’obbligo di annullamento d’ufficio dell’atto illegittimo o infondato (art.10quater/212) deve estendere i propri effetti anche alle conseguenti sanzioni, che se derivano da un atto infondato sono parimenti infondate!

Sembra invece che nel caso di annullamento in autotutela facoltativa, (art.10quinques/212) non sia automatico una estensione dell’annullamento alla fattispecie sanzionatoria! (non è dato conoscerne le ragioni!).

Certamente la posizione dell’Agenzia, che deve gestire un aspetto difficile della determinazione del “GIUSTO IMPONIBILE” è complicata dalla capacità di reazione del contribuente, che non accetta in modo aprioristico le richieste, ma non si può sottacere come vi sia una grave dose di autosufficienza negli atti del Fisco, quasi che essendo dotato di giustizia assoluta non possa tollerare di essere messo in discussione!

La storia di tutti questi anni di confronti, la dimensione stessa del contenzioso tributario (centinaia di migliaia di cause tributarie sempre alimentate da contestazioni verso l’Agenzia, e che circa metà delle volte non hanno torto!) dimostrano come il processo di avvicinamento al “GIUSTO IMPONIBILE” sia difficile.

Anche la frequenza degli aggiustamenti in corso d’opera segnalano una crescente difficoltà.

Non per niente circa ottanta anni fa LUIGI EINAUDI, fine economista oltre che primo Presidente della Repubblica pubblicava “Miti e paradossi della Giustizia Tributaria” per segnalare che il problema della certezza del tributo è una chimera.

Allora solo un attivo contradditorio può avvicinare le opposte ragioni, ma anche questo mito non appare vicino!

 

 

Gazzetta Tributaria 125, 15/07/2025

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