23 Feb QUANDO LA PRETESA FISCALE E’ UN BOOMERANG! (Gazzetta Tributaria n. 24/2026)
24 – Non può essere richiesta l’imposta IMU ad un ex proprietario espropriato!
Deve intervenire addirittura la Cassazione per sottolineare che se un determinato fabbricato – abusivo – è stato sottratto al proprietario in forza di disposizioni di legge non può essere più un bene assoggettabile ad IMU, e sorprende che si sia dovuti giungere sino al terzo grado di giudizio e il successivo rinvio, con l’ente locale che insiste in giudizio per la regolarità della imposizione.
I fatti sono i seguenti: una società immobiliare riceve un accertamento dal comune di Roma Capitale per IMU per l’anno 2015 per determinati fabbricati iscritti in catasto con attribuzione di rendita.
La società ricorre contro l’accertamento sulla base del fatto che i fabbricati, abusivi, erano stati sequestrati e colpiti da ordine di demolizione, ma nei due gradi di giudizio di merito viene sconfitta dato che i giudici dichiarano la regolarità della pretesa, stante l’iscrizione in catasto.
Deve essere precisato che la legge urbanistica, D.P.R. 380/2001, prevede che quando un fabbricato è abusivo il dirigente del comune impone la demolizione da eseguirsi entro 90 giorni dalla relativa ingiunzione, e se entro tale termine non si provvede il bene stesso è acquisito gratuitamente al patrimonio del comune: si tratta di un acquisto a titolo originario del bene (che è sostanzialmente l’area, dato che il fabbricato deve essere demolito).
La società immobiliare, che non aveva eseguito la demolizione, ha buon gioco nel ricorrere in Cassazione eccependo che in base alla norma citata il bene non è nella sua disponibilità, e la Suprema Corte, con l’ordinanza n. 3613 del 17 febbraio 2026, cassando con rinvio la precedente sentenza del merito, afferma li principio di diritto: “in tema di IMU il presupposto d’imposta …………………….deve ritenersi insussistente nei periodi successivi all’ordine di demolizione …………….. che, ineseguito …….produce l’effetto acquisitivo al patrimonio del Comune……….”
Sembra quasi una ripetizione tautologica: se il bene viene acquisito al patrimonio del Comune lo stesso ente non può applicare l’imposta comunale a se stesso: nulla rileva che l’iscrizione in catasto, e quindi la formale titolarità del bene, sia ancora della società immobiliare, dato che l’ineseguita demolizione produce, ex lege, l’effetto espropriativo.
Dopo dieci anni la vertenza torna alla Corte di Giustizia Regionale, il Comune di Roma Capitale con effetto boomerang deve cancellare un presunto provento tributario e rischia di vedersi condannare anche alla spese di lite (anche in Cassazione era controricorrente!) e una incredibile bolla di inconsistenza esemplare non si dissolve ancora, resistendo ad ogni richiamo di razionalità anche tributaria!
Eppure la letteratura, con Sherlock Holmes ci aveva insegnato che ogni tanto……. elementare Watson!
Gazzetta Tributaria 24, 23/02/2026
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