22 Lug QUANDO LA FORTUNA CONFONDE LE IDEE (Gazzetta Tributaria n.132/2025)
132 – Accertamento e rettifiche a seguito di una vincita al Superenalotto.
Probabilmente essere baciati dalla fortuna con una vincita rilevante al Superenalotto confonde le idee sia al contribuente che ai giudici che devono dirimere la controversia riguardante un accertamento IRPEF connesso.
Quello che si desume dal testo dell’ordinanza in esame che può esser così riassunto.
Un contribuente, promotore finanziario, viene raggiunto da un accertamento per l’anno 2006 perché l’Agenzia delle Entrate ha rilevato significativi movimenti bancari non giustificati.
La difesa del contribuente è che nel 1999 aveva realizzato una importante vincita al Superenalotto, consegnandola ad una terza persona che stava provvedendo ratealmente a restituirla.
In primo grado veniva annullato l’accertamento; in secondo grado veniva accolta parzialmente l’appello dell’Agenzia (per circa un quarto dell’imponibile1; L’Agenzia ricorre in Cassazione e in questo terzo grado il contribuente non si costituisce!
Già questo insieme di situazioni non è certamente comune!
Decidendo sulla vertenza la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18172 del 3 luglio 2025 accoglie tutti i quattro motivi di contestazione avanzati dall’Agenzia ma sorprendentemente cassa con rinvio la sentenza di secondo grado, rinviando alla competente Corte di Giustizia la pronuncia nel merito.
Evidentemente la situazione aveva una sua effettività, se nonostante le contestazioni la Cassazione ha rinviato alla Corte di merito l’accertamento sulla vincita, anche se nel testo si riporta che senza il documento originario (bolletta o scontrino) non si può avere certezza dell’evento.
Con il rinvio in secondo grado vi è la possibilità per il contribuente, che era assente in Cassazione, di rientrare in gioco!
Eppure, in questa confusione di valutazioni e di strategie, FISCO OGGI esce trionfalmente il 21 luglio 2025 affermando che l’Agenzia aveva avuto ragione nell’accertare la vincita non dimostrata; invece tutto è demandato al nuovo giudizio in Corte di II° Grado!
Intanto ricordiamo che stiamo trattando di imposizione sui redditi 2006, per cui sono passati già circa vent’anni; sembra che una simile situazione sia particolarmente confusa e difficilmente potrà essere formulata dalla Corte di Merito una sentenza che non venga gravata da parte del soccombente di un reclamo in Cassazione; non è azzardato ipotizzare che si tornerà avanti il Massimo Collegio!
Un vero e proprio groviglio di situazioni nelle quali, come spesso accade, le ragioni sono abbastanza suddivise: e tutto deriva da una importante vincita al Superenalotto gestita forse in modo confuso e che a sua volta ha provocato anche sentenze confuse!
Sarebbe interessante conoscere la conclusione di tale percorso ma forse il tempo non lo consentirà.
Gazzetta Tributaria 132, 22/07/2025
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