QUANDO LA DEMAGOGIA ALLONTANA DALLA REALTA’ (Gazzetta Tributaria n. 181/2025)

QUANDO LA DEMAGOGIA ALLONTANA DALLA REALTA’ (Gazzetta Tributaria n. 181/2025)

181 – La legge di bilancio 2025 prevede una formalità di certificazione impossibile.

 

Anche la GAZZETTA TRIBUTARIA vive la quotidianità degli studi professionali, della necessità di dialogo con la Pubblico Amministrazione e della ricerca, spesso affannosa, dell’adempimento mancante.

In questi giorni è stato segnalato che la legge di bilancio 2026, attualmente alla prima approvazione del Senato, disperso nella prolissa confusione di norme e indirizzi propone un annuncio carico di preoccupazioni ma dalla attuabilità improbabile!

Come sempre la legge finanziaria è una “macedonia” di argomenti i più disparati, e anche i singoli articoli possono contenere norme eterogenee.

Così è per l’art.129 della proposta, che comprende “Norme di revisione e razionalizzazione della spesa” tra cui il rimborso delle spese al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, la verifica dei requisiti per godere dei permessi “invalidi legge 104”, la rinuncia alla proprietà di beni immobili e, ecco il nostro interesse, una previsione di verifica della regolarità fiscale e contributiva per i liberi professionisti che operano nei confronti di amministrazioni pubbliche. (art.129 c.10)

E solo la prima proposta al Parlamento, ma raramente si è visto un comma scritto tanto male.

Impone ai liberi professionisti (tutti gli autonomi o solo le categorie ordinistiche?) che operano con la Pubblica Amministrazione (anche gli enti locali? e le società in house della P.A.?, e gli Enti Pubblici Economici o non Economici?) di certificare la propria regolarità fiscale e contributiva (istantanea o duratura nel tempo?) per avere il pagamento delle prestazioni.

Perché solo i liberi professionisti e non tutti i soggetti (piccole imprese, artigiani, intermediari) appare discriminante.

Al Professionista abituato ad operare con il Pubblico vengono subito in mente situazioni che rasentano l’impossibile: non vi sono limiti quantitativi (basta avere dimenticato un bollo da 16 euro per non riceve compensi molto rilevanti?); si chiede al professionista di dimostrare la propria regolarità, il che vuol dire produrre le quietanze dei pagamenti dovuti, ma chi accerta se i pagamenti sono tutti quelli necessari?; la dizione “rendono prestazioni” nei confronti delle pubbliche amministrazioni si estende anche agli accessori di carattere professionale connessi con la funzione (funzionario tecnico che riceve compensi per appalti e progetti, per esempio?); la regolarità contributiva riguarda eventuali contributi dovuti per i propri dipendenti o anche i versamenti alle casse previdenziali proprie?; in caso di contestazioni con ricorsi tributari o contributivi, o di sentenze sfavorevoli passibili di appello vi è regolarità a prescindere o no?

I primi frettolosi commenti avevano assimilato la richiesta della nuova finanziaria ad una estensione della certificazione DURC (rilasciata dall’INPS) che viene richiesta agli appaltatori tipicamente nell’edilizia per poter operare; ma l’incertezza delle disposizione fa persane ad un campo ben più vasto e articolato, oppure che non si abbia minimamente idea di che cosa si tratti!

E infine, l’eventuale diniego di pagamento per mancanza di regolarità dove e come potrà essere reclamato, e con che tempi?

Ricordiamo che da anni esiste nell’ordinamento penale un art. 131bis che esclude la pena per particolare tenuità del fatto; applichiamolo subito, intanto, anche alla regolarità fiscale e contributiva dei professionisti!

E non ricerchiamo solo la proposta demagogica di gabbie documentali inutili e soffocanti.

 

 

Gazzetta Tributaria 181, 31/10/2025

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