QUANDO IL GIUDICE SALE IN CATTEDRA! (Gazzetta Tributaria n. 14/2026)

QUANDO IL GIUDICE SALE IN CATTEDRA! (Gazzetta Tributaria n. 14/2026)

14 – Le pronunce della Cassazione non sono solo definizione di giudizi ma anche, in questo caso, lezioni di diritto!

 

E’ frequente riscontrare una certa confusione tra i concetti di prescrizione e decadenza nella gestione degli atti di accertamento e riscossione dei tributi.

Con una lineare pronuncia la Corte di Cassazione è intervenuta cercando di precisare, in termini istruttivi, i due concetti e la loro applicabilità, specialmente nel campo dei tributi locali.

L’ordinanza n. 1781 del 26 gennaio 2026 (recentissima) merita ogni attenzione non solo per avere cercato di precisare i termini di operatività dei due istituti, ma anche perché sembra essere una dimostrazione che anche nei gradi superiori i tempi di intervento possono essere ragionevoli.

Per quanto riguarda il primo aspetto, con pazienza i Supremi Giudici dedicano tutta la terza pagina del testo a sottolineare la differenza tra i due istituti citati, con affermazioni di chiarezza didascalica: la decadenza individua il periodo di tempo entro cui l’amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento, alla liquidazione delle imposte o all’iscrizione a ruolo; invece la prescrizione determina il lasso temporale decorso il quale si estingue il diritto di credito già acquisito.

Una volta che è stato affermato questo principio fondamentale ne consegue quasi in automatico che l’Amministrazione (nel caso di specie era quella del Comune di Roma Capitale) può notificare l’accertamento dell’imposta locale dovuta entro cinque anni dalla data entro la quale la dichiarazione andava presentata, e quindi l’accertamento di imposta locale (IMU, TARI o simili) è tempestivo se notificato al contribuente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di competenza ( IMU 2020, dichiarazione entro 30 giugno 2021, accertamento entro 31 dicembre 2026).

Successivamente la Suprema Corta, con insolita pazienza affronta il problema della prescrizione sottolineando che la legge 296/2006 sulla finanza locale disciplina i tempi di emissione degli avvisi di accertamento che è problema di decadenza e non di prescrizione che attiene alla riscossione.

In sostanza una puntualizzazione che probabilmente vuol significare un richiamo agli enti locali perché si comportino in modo legittimo, senza intasare i tribunali.

La citata pronuncia della Cassazione merita attenzione anche per un altro aspetto: i tempi di gestazione sembrano avviarsi verso la normalità!

Roma Capitale emette gli accertamenti per gli anni 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018; la sentenza di primo grado viene depositata nel dicembre 2020; l’appello vede una sentenza del febbraio 2023 e a fine 2025 vi è la pronuncia (sia pure con rinvio) della Cassazione.

Vuol dire in cinque anni percorre tutti i tre gradi di giudizio: ancora tanto ma molto meglio del passato!

Non sappiamo se sia un miglioramento generalizzato o solo un omaggio alla CITTA’ ETERNA!

 

 

Gazzetta Tributaria 14, 05/02/2026

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