15 Gen PROVE TESTIMONIALI E RILEVANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO (Gazzetta Tributarian. 4/2026)
4 – Nell’evoluzione del processo tributario si presenta un caso assolutamente innovativo.
Quando nacque la riforma del processo tributario, nel 1974, un punto fermo nell’istruttoria della controversia era che non fossero ammessi il giuramento e la prova testimoniale (art. 7/546 I° versione).
Si diceva che pur di mitigare l’onere fiscale vi sarebbe stato chi era disposto a giurare il falso!
Dopo cinquant’anni vi sono state alcune aperture formali, e ora interviene anche la Cassazione con una pronuncia che riconosce valore di presunzione (elemento di prova riconosciuto anche dal Codice Civile) alle dichiarazioni di terzo assunte come “prove testimoniali” o suoi succedanei.
L’ordinanza n. 32281 dell’11 dicembre 2025 della sezione tributaria della Cassazione, infatti, riconosce pieno valore alla affermazione confessoria di un terzo, recepita in un P.V.C. della Guardia di Finanza poi trasfuso nell’accertamento.
Riepiloghiamo la fattispecie per una migliore comprensione dello scenario.
Ad una società viene contestata l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, e la prova di tale azione sarebbe determinata anche dalla dichiarazione del legale rappresentante della società destinataria della fattura controversa, che con un atto confessorio ammise che l’operazione era fittizia; la dichiarazione venne ricompresa, come fatto di terzo, nel P.V.C. di constatazione a base dell’accertamento verso la società emittente.
Dopo i due gradi di giudizio di merito, con esiti contrapposti, la Cassazione, con la pronuncia indicata ammise che in determinate circostanze, come la dichiarazione confessoria a proprio danno, la prova testimoniale da semplice elemento indiziario può trasformarsi in presunzione e come tale assurgere, se esistono i requisiti di gravità certezza e concordanza, a prova.
Non possiamo che riconoscere una certa validità a questo percorso, che per altro può essere letto anche nell’ottica della modifica della disciplina della prova testimoniale, oggi ammessa, sia pure solo per iscritto, anche nel processo tributario; purtuttavia aspettiamo di trovare un caso in cui una prova testimoniale siffatta potrebbe essere spesa a vantaggio del contribuente!
E’ facile ritenere che in questi casi scatti una certa preferenza per l’ente impositore, cosicché il concetto di giusto processo sarà, come spesso accade, un po’ inclinato verso una delle parti, e guarda caso sarà a sfavore della parte privata.
Ma la strada verso una totale equiparazione delle forme del processo tributario con quelle del processo civile deve passare anche attraverso queste evoluzioni, e non possiamo che augurarci che ci si muova con decisione verso la parità delle posizioni processuali delle parti.
Gazzetta Tributaria 4, 15/01/2026
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